“Pur comprendendo le motivazioni di coloro che spingono per l’introduzione della fattispecie criminosa nuova, nella fattispecie si punta a far passare le pene per chi uccide guidando sotto effetto di alcol o droga da 3-10 anni a un minimo di 8 a un massimo di 18 anni, non possiamo non far nostre alcune perplessità di ordine giuridico prospettate in Commissione Trasporti della Camera non molto tempo addietro”
Reato di omicidio stradale, Ali: “Tema da approfondire”
“Pur comprendendo le motivazioni di coloro che spingono per l’introduzione della fattispecie criminosa nuova, nella fattispecie si punta a far passare le pene per chi uccide guidando sotto effetto di alcol o droga da 3-10 anni a un minimo di 8 a un massimo di 18 anni, non possiamo non far nostre alcune perplessità di ordine giuridico prospettate in Commissione Trasporti della Camera non molto tempo addietro”
Riceviamo e pubblichiamo:
La proposta dell’assessore Giampaolo Mungo di rispolverare la proposta,
votata all’unanimita’ dal consiglio comunale a settembre 2011, per
portare avanti l’iniziativa legislativa per il reato di omicidio
stradale merita una riflessione da parte di un Movimento politico come
il nostro da sempre sensibile ai temi sociali. Pur comprendendo le
motivazioni di coloro che spingono per l’introduzione della fattispecie
criminosa nuova, nella fattispecie si punta a far passare le pene per
chi uccide guidando sotto effetto di alcol o droga da 3-10 anni a un
minimo di 8 a un massimo di 18 anni, non possiamo non far nostre alcune
perplessità di ordine giuridico prospettate in Commissione Trasporti
della Camera non molto tempo addietro. E’ ovvio che il fenomeno di chi
uccide alla guida non può essere tollerata’ ma in merito al reato di
omicidio stradale si rende opportuna una riflessione, sia in relazione
ad una comparazione con quanto accade in ambito europeo – tenuto conto
che un divieto assoluto di riconseguire la patente di guida, ovvero il
divieto di circolazione alla guida di autoveicoli e motocicli sul
territorio nazionale, appare unica nel suo genere in tutto il territorio
UE e potrebbe risolversi in pregiudizio della libertà di circolazione
– sia in relazione al puntuale criterio di delega che fa riferimento
espresso ai “princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non
discriminazione nell’ambito dell’Unione europea”. Ma vi è di più. Quanto
al profilo della eventuale previsione dell’obbligatorietà della custodia
in carcere nei confronti dei responsabili di tali reati, la Corte
Costituzionale, con ripetute ed anche recentissime pronunce (da ultimo
la n. 232 del 16 luglio 2013), ha affermato l’illegittimità
costituzionale di previsioni normative – ad eccezione del delitto di
associazione di tipo mafioso – volte ad ancorare l’applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere a criteri di mera
automaticità. In altri termini qualsiasi norma, in relazione a
qualsiasi tipologia di reato, che imporrebbe l’applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere verrebbe dubitata, in riferimento
agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, di illeggitimità costituzionale. Spesso, sull’onda
dell’emozione, la politica tenta di dare – giustamente – una risposta ma
bisogna sempre avere presente i parametri costituzionali che poi, di
fatto, annullano l’effetto perseguito. Il problema non è varare una
legge, nel caso in discussione quella di omicidio stradale, bensì quello
della sua “resistenza” ai principi di diritto e ai cardini del nostro
ordinamento giuridico. Il tema lanciato dall’assessore Mungo merita di
essere approfondito e il nostro Movimento politico è disponibile ad
organizzare dei tavoli di lavoro di confronto fra movimenti e associazioni.
Luigi CIAMBRONE, Presidente Nazionale Area Liberale Italia