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Carmela Raineri capo ripartizione del comune di Polistena, la minoranza esprime ancora dubbi sulla nomina

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Ecco l’interrogazione a risposta scritta presentata da Giovanni Laruffa (Capogruppo), Antonio Baglio, Giuseppe Giancotta, Pasquale Iannello e Giancarlo Sanò

Carmela Raineri capo ripartizione del comune di Polistena, la minoranza esprime ancora dubbi sulla nomina

Ecco l’interrogazione a risposta scritta presentata da Giovanni Laruffa (Capogruppo), Antonio Baglio, Giuseppe Giancotta, Pasquale Iannello e Giancarlo Sanò

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Signor Sindaco
del Comune di Polistena

e p. c A Sua Eccellenza il Prefetto
di Reggio Calabria

Al Sig. Procuratore della Repubblica
di P a l m i

Al Segretario Generale
del Comune di Polistena

Al Revisore dei Conti Dr. Guccione
del Comune di Polistena

Oggetto: Posizione del Capo Ripartizione, D.ssa Carmela Raineri – Ulteriori
dubbi e perplessità

Premesso che:
• Su quanto in oggetto, i sottoscritti Consiglieri di Minoranza hanno già presentato interrogazione con risposta scritta che la S.V. ha prontamente evaso, senza però dare, a nostro modestissimo parere, tutti i chiarimenti che la delicatezza del caso imporrebbe.
• Più ampi chiarimenti la S.V. li ha riservati e sciorinati nella conferenza stampa che ha tenuto, unitamente a tutta la Giunta Municipale, presso la Saletta di Palazzo Sigillò.
• Leggiamo dai resoconti giornalistici, a parte gli usuali ed ormai grossolani ritornelli contro la precedente Amministrazione comunale, nonché l’assoluta trasparenza e regolarità degli adempimenti della sua Amministrazione, che la responsabilità dell’atto di nomina non le compete, addossandola interamente ad altri, infatti così si esprime: “Per giunta, e per amore di verità, la dottoressa Raineri non l’ho neanche nominata personalmente, in quanto, ritenendo d’essere in situazione di conflitto di interessi mi sono ritirato in buon’ordine lasciando la scelta al vice sindaco, Marco Policaro”.
• Nello scorrere i resoconti giornalisti leggiamo anche che la sua Giunta avrebbe, in data 08.01.2014, delibera n° 02, che siamo andati a sfogliare, licenziato l’ennesima (ben cinque in quattro anni) “Rimodulazione dell’assetto organizzativo del Comune”. Delibera che modifica il profilo funzionale ed i compiti della dipendente in oggetto, rispetto a quanto previsto nel “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi…, approvato con delibera di GM n° 99 del 23.03.2011.

• Sulla base del Regolamento sopra citato che istituiva, all’art. 27 la nuova Ripartizione “Gare e contratti – provveditorato – servizi legali”, la S.V., con delibera di G.M. n° 203 del 05.07.2011 “Nomina temporanea Responsabile Ripartizione “Gare e Contratti – Provveditorato – Servizi Legali”. Ricorso all’esterno” ha provveduto ad emanare, in data 12.07.2011, regolare Avviso Pubblico per l’individuazione del destinatario al Contratto di Responsabile della nuova Ripartizione.
• Andando per ordine scopriamo che:
 Punto D della delibera 203/2011 sopra citata: “il comma 3 del predetto art. 27 del Regolamento di organizzazione, stabilisce che “La responsabilità della presente Ripartizione dovrà essere affidata a personale abilitato ad assistere, rappresentare il Comune dinanzi agli organi giudiziari, almeno di prima istanza”;
 Punto H della delibera 203/2011 sopra citata: “all’interno dell’ente non vi sono funzionari idonei a ricoprire tale responsabilità, in quanto nessun dipendente è in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e dell’iscrizione al relativo Albo Professionale”;
 Nell’avviso pubblico emanato in data 12.07.2011, sopra citato,si legge: “In relazione alla specificità dell’incarico, gli interessati devono essere in possesso: – omissis – dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, con la capacità di poter assumere il patrocinio e la difesa legale del Comune dinanzi agli organi giudiziari almeno di prima istanza” – omissis -.
 Articolo 2 del Contratto sottoscritto dal Sindaco e dalla D.ssa Raineri: “(Contratto delle prestazioni e modalità dello svolgimento delle stesse) In generale il contenuto delle prestazioni richieste al Responsabile riguarda la direzione e la cura di tutte le attività in materia……………di servizi legali, così come individuate dall’articolo 27 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, a cui si fa specifico rimando”;
 La Delibera n° 02/2014 come dicevamo modifica profilo funzionale e compiti della dipendente in oggetto, infatti, nella parte che riguarda la Ripartizione in questione, come riportato nello “All. A …… Servizio Legale – omissis – Punto 10: Difesa dell’Ente nei giudizi in cui è possibile costituirsi senza assistenza di legale”.
• Il problema non sta, quindi, nelle capacità professionali della D.ssa Carmela Raineri, le quali siamo certi essere di prima qualità, ma sulla legittimità degli atti compiuti dalla S.V., dal vice Sindaco e dalla Giunta Municipale che hanno, ognuno per la propria parte, determinato la situazione di sospetto sulla quale gli scriventi interrogano la S.V.

Considerato che:
• questo Gruppo consiliare ed altri di Minoranza, nonché Associazioni cittadine avevano già fatto presente le palesi incongruità relative alle procedure adottate, nel tempo, in merito all’assunzione ed all’espletamento delle funzioni e dei compiti relativi alla dipendente;
• sembra palese che la posizione della D.ssa Raineri sia incompatibile, per mancanza di requisiti, con quanto statuito negli atti deliberativi sopra citati e con quanto sottoscritto al momento dell’assunzione in servizio. A questo punto è incomprensibile la sua affermazione in merito all’iscrizione all’albo professionale della stessa, quando dice: “Nessuno gliel’ha chiesto” sapendo che tutti gli atti lo prevedono espressamente;

• la recente modifica di compiti e funzioni, vedi delibera n° 02/2014, stravolge quanto già previsto nell’art. 27 del Regolamento, nella delibera n° 203/2011, nell’Avviso pubblico del 27.07.2011, all’art. 2 del Contratto sottoscritto, getta un’ombra inquietante sulle procedure adottate che potrebbero essere configurate come Abuso d’ufficio, Falso in atto pubblico ed anche Interesse privato in atto pubblico e Favoreggiamento;
• potrebbe essere plausibile l’interpretazione secondo la quale la S.V., oltre a non tenere conto delle prescrizioni contenute nei deliberati che prevedevano “l’abilitazione all’esercizio della professione forense, con la capacità di poter assumere il patrocinio e la difesa legale del Comune dinanzi agli organi giudiziari almeno di prima istanza”, con dolo avrebbe modificato i requisiti (delibera n° 2/2014) per eludere i puntuali deliberati già ampiamente esplicitati e sui quali, sapeva benissimo, essere in corso ricorso formale depositato al Tribunale di Palmi;
• la S.V., ha continuato testardamente a difendere, nel silenzio più assoluto di tutti gli organi di assistenza, controllo e verifica, una posizione che a nostro modesto avviso è totalmente indifendibile.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di sapere se:
 il sig. Sindaco e la sua Giunta Municipale, prendendo atto della giustezza delle argomentazioni sopra riportate e quindi dei rischi che potrebbero incorrere, sia sul piano personale che a carico della pubblica amministrazione, capiscano che devono rivedere la posizione fino ad oggi perseguita, per ristabilire legalità e metodi in questa vicenda, che non appare irreprensibile e rispettosa delle regole e per dare, infine, tutte le rassicurazioni opportune e necessarie a chi di competenza ed alla cittadinanza.

Firmato i Consiglieri Comunali
Giovanni Laruffa (Capogruppo), Antonio Baglio,
Giuseppe Giancotta, Pasquale Iannello, Giancarlo Sanò