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Stop Equitalia. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile

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Il contribuente dev’essere messo in grado di difendersi dall’agente della riscossione

Stop Equitalia. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile

Il contribuente dev’essere messo in grado di difendersi dall’agente della riscossione

 

 

Il preavviso di fermo amministrativo è regolarmente impugnabile di fronte alla giustizia
tributaria poichè è il provvedimento con il quale si mette al corrente della procedura
coattiva avviata dall’agente della riscossione nei confronti del contribuente. A
stabilirlo con la sentenza n. 662 del 2 settembre 2014, la Commissione tributaria
regionale di Catanzaro che nel rigettare il ricorso della società di riscossione
che lamentava il difetto di legittimazione attiva della società ad agire contro
la misura, ha confermato il verdetto della corte di primo grado evidenziando la non
condivisibilità della tesi sostenuta dal fisco riguardo la non impugnabilità della
comunicazione di avvio notificata al contribuente preliminare al fermo perché il
preavviso di fermo consiste nella comunicazione al debitore dell’avvenuta adozione
del provvedimento di fermo, i cui soli effetti (e cioè l’iscrizione dello stesso
nei pubblici registri) sono posticipati di 20 gg. Ma v’è di più: l’art. 86 distingue
due fasi del procedimento relativo al fermo: fasi distinte e separate, logicamente
e cronologicamente: la prima riguarda l’adozione del provvedimento (art. 86, primo
comma: decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1 il concessionario
può disporre il fermo….). La seconda fase (che, riprendendo una vecchia distinzione
delle vari fasi in cui si articola il procedimento amministrativo, potremmo chiamare
integrativa dell’efficacia del provvedimento) riguarda l’esecuzione del provvedimento
già emanato: art. 86 II° comma: “/Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento
che lo dispone. Per il Collegio da tutto cio’ deriva che il preavviso, essendo comunicazione
dell’avvenuta adozione del fermo è immediatamente lesivo dei diritti e interessi
dei debitore e, perciò, immediatamente impugnabile/”.Un ulteriore chiarimento da
parte della Giustizia Tributaria – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti” – che pone le basi per maggiori garanzie per il contribuente nei
confronti delle azioni di Equitalia.