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Codice strada, niente multa in caso di telefonata urgente

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Se un’automobilista viene sorpreso alla guida della propria auto dalle forze dell’ordine a rispondere al cellulare, nel caso di telefonata urgente non può essere multato.
In un caso specifico, il ricorrente, adito il Giudice di Pace territorialmente competente, deduce che, in occasione dell’accertata infrazione, veniva raggiunto da una telefonata da parte del personale di una casa di cura, in cui era ricoverata il nonno, le cui condizioni di salute erano notevolmente peggiorate; invocando l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24.11.1981, n. 689, quale causa di esclusione della responsabilità, articolo che così recita: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine”.
Il Giudice di Pace ha ritenuto lo stato di necessità invocato come compatibile con quanto richiesto dalla legge per la presenza dei requisiti individuati anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha più volte precisato che, anche in tema di infrazioni amministrative, lo stato di necessità contemplato dall’articolo 4 della legge n. 689/1981 come causa di esclusione della responsabilità è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti dall’articolo 54 del codice penale – “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” – incluso il danno grave alla persona.
Presupposti necessari per appellarsi a tale norma sono:
l’effettiva situazione di un pericolo imminente; l’azione lesiva agiatamente necessaria per salvare sé od altri senza tuttavia che vi sia per il trasgressore la possibilità di compiere un’azione alternativa lecita; il danno grave alla persona.
Il pericolo deve configurarsi, cioè, come non altrimenti evitabile e deve sussistere, per la configurabilità dell’esimente de quo, anche la proporzione tra il pericolo ed il fatto illecito commesso.

Il Presidente Fareitalia Cosenza
Avv. Pasqualino Gallo