Su notizia che il sindaco di San Lucido (CS) vuole limitare l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Notizia riportata dal sito “Iacchitè” in data 8.8.16. Compito del Garante dell’infanzia regionale è denunciare formalmente i fatti alle Autorità competenti.
L’associazione CHILD’S FRIENDS, avente oggetto la promozione dei diritti di cui è titolare la persona del minore e delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, aperta a studiosi e professionisti del diritto di famiglia e minorile,non senza preoccupazione, apprende, dalle dichiarazioni del garante regionale dell’infanzia dei comportamenti assunti dal sindaco di San Lucido (CS) in merito alla accoglienza di msna che, per motivi di ordine pubblico, vorrebbe limitare la disponibilità a bambini dai 3 ai 13 anni.
A tutela dei suddetti minori, si invita il Garante dell’infanzia della Calabria ad adempiere, agli obblighi di legge, trasmettendo formalmente gli atti alle autorità competenti considerato che:
i minori stranieri, anche se irregolarmente soggiornanti sul territorio della Repubblica, sono titolari dei diritti consacrati nella Convenzione sui diritti del fanciullo, così come ratificata con L. 176/91;
l’art. 28 del T.U. sull’immigrazione, co 3 impone di dare priorità, in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, al superiore interesse del fanciullo, in conformità all’art. 3 co 1 della Convenzione di New York;
ferma è l’impossibilità di espellere i minori stranieri non accompagnati, non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato, privi di assistenza e rappresentanza dei genitori o di altri adulti per essi legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano;
la soppressione del Comitato per Minori Stranieri non fa venire meno gli obblighi per i Comuni e le altre Istituzioni che, a vario titolo, hanno competenze sulla gestione dei flussi migratori dei msna. Evidente, quindi, la permanenza, in capo ai suddetti soggetti, degli obblighi di segnalazione della presenza del minore sul territorio italiano, l’invio della scheda censimentaria, la richiesta delle indagini familiari nel paese di origine, la richiesta di rimpatrio assistito volontario, la richiesta di parere alla permanenza in Italia etc.
Così come chiarito con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da circolare congiunta Interno-Lavoro i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attività di assistenza o sanitarie, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro.
Detti soggetti, ex art. 5 del DPCM 535/99, sono tenuti a compiere la relativa comunicazione alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione; comunicazione che, come noto, non libera i soggetti coinvolti dal compimento degli altri atti di legge e, dunque, dal comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare per l’apertura della tutela e al Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti civili necessari in materia (affidamento etero familiare, ma anche, ove ricorrano le circostanze, provvedimenti ex art. 330 c.c. etc.).
Le operazioni di identificazione del MSNA,essenziali per il riconoscimento del presupposto della minore età che costituisce, ex art 19, co 2 T.U.I., ragione della inespellibilità – competono alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
I MSNA sono collocati, ex art. 403 c.c., in luogo sicuro ad opera della Pubblica Autorità, cioè organi di Polizia e quelli deputati all’assistenza e protezione dell’infanzia. In caso non vi provvedano gli organi di Polizia, il collocamento deve avvenire, necessariamente, per mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, atteso che il legislatore individua i servizi sociali,(quindi i comuni) quali referenti privilegiati per il minore.
L’Ente locale di prossimità è competente per la presa in carico dei MSNA, e per la copertura dei relativi oneri di accoglienza ex L. 238/00, che dispone il compito per i Comuni di realizzare i servizi socio-sanitari, sia per minori italiani che stranieri, in accordo con i diversi enti interessati.
Detta previsione è contemplata dal Dlgs 112/98 che all’art. 131 recita “Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei “servizi sociali”, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 129 e quelli trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 130. Nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso le Comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delleProvince”.
Gli Enti locali devono assicurare i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato, secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente; la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e vulnerabilità; l’avvio graduale del minore verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale del territorio;la realizzazione della rete dei servizi sociali per il collocamento del minore non in una struttura di accoglienza qualsiasi, ma in una struttura necessariamente autorizzata/accreditata impedendo promiscuità con adulti che potrebbero compromettere lo stato di sicurezza e sana crescita psico-fisica del minore.
Auspico che l’Autorità Garante, adempiaai compiti di vigilanza, segnalazione ecc, che la legge gli affida e solleciti gli interventi necessari di attuazione della LR n 23/2003 che privano i comuni delle risorse per i servizi socioassistenziali.
Child’s Friends sollecita l’On Presidente della Regione Calabria a dare attuazione della LR 23/2003, a tutela di diritti umani fondamentali,( per la quale istituì specifica delega), e rammenta ai comuni che la mancata attuazione della suddetta LR 23 non li priva della responsabilità dei compiti ad essi assegnati dallo Stato.
F.to Marilina Intrieri