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“Dirty Soccer”, accolto ricorso Procuratore Federale

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di Sigfrido Parrello

PALMI RC) – La Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso del Procuratore Federale in merito all’improcedibilità del deferimento a carico di diversi club (Sambiase, Scalea, Palmese e Castrovillari) e di alcuni tesserati (presidenti, calciatori e altre figure), coinvolti nel filone calabrese del processo denominato “Dirty Soccer”. In particolare, ecco quanto sottolineato dalla Corte d’Appello Federale FIGC secondo grado di giudizio della giurisdizione sportiva : – Petrucci Riccardo, all’epoca dei fatti allenatore della Società A.S.D. Sambiase, per violazione dell’articolo 7 commi 1,2 e 6 C.G.S. – Calidonna Salvatore Maurizio, all’epoca dei fatti direttore generale della Società A.S.D. Sambiase, per violazione dell’articolo 7, commi 1, 2 e 6 C.G.S. – Mazzei Antonio detto “Bobo”, all’epoca dei fatti direttore sportivo della Società U. S. Palmese A.S.D., per violazione dell’articolo 7 commi 1 e 2 C.G.S. – Piemontese Francesco, all’epoca dei fatti calciatore della Società U. S Palmese A.S.D., per violazione dell’articolo 7 commi 1 e 2 C.G.S. – Carbone Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della Società U. S. Palmese A.S.D., per violazione dell’articolo 7 commi 1 e 2 C.G.S. – Salerno Rosario, all’epoca dei fatti allenatore della Società U. S. Palmese A.S.D., per violazione dell’articolo 7 comma 7 C.G.S. – Galantucci Alessio, all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D Castrovillari Calcio, per violazione dell’articolo 7 commi 1 e 2 C.G.S.

DELLE SOCIETA’: – A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, a titolo di responsabilità oggettiva ex articolo 7 comma 2 e 4 comma 2 C.G.S. – U. S. Palmese A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex articolo 7 comma 2 e 4 commi 1 e 2 C.G.S. – A.S.D. Castrovillari Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ex articolo 7 comma 2 e 4 comma 2 C.G.S. – U.S. Scalea 1912, a titolo di responsabilità presunta ex articolo 4 comma 5 C.G.S. A questo punto si ritorna al Tribunale Federale Territoriale del CR Calabria che dovrà decidere cosa fare. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso poiché viziato da un’errata notifica.

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