Anche ai nonni dev’essere liquidato il danno non patrimoniale per la morte del nipote
Giu 23, 2017 - Giovanni D'agata
La scomparsa di un congiunto è sempre un evento devastante e che non può non comportare
sofferenze anche in capo ai nonni che possono essere risarcite economicamente dal
responsabile. A prendere atto di questa imprescindibile conseguenza del dolore rileva
Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è anche la Corte
di appello di Firenze (giudice relatore Carla Santese) che con la sentenza 779/17,
che ha evidenziato come anche i nonni abbiano diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale per la morte della neonata in assenza di elementi contrari ed anche
in presenza di una domanda che viene eccepita da controparte quale “generica”.
Per i giudici della seconda sezione civile della corte toscana, può infatti ritenersi
provata per presunzioni la sofferenza degli ascendenti per la scomparsa della bambina
di due mesi dovuta alla responsabilità dei medici e della struttura sanitaria: la
comune esperienza ci dice che i nonni vivono con particolare desiderio la nascita
di un erede, riponendo l’aspettativa di instaurarvi una relazione affettiva privilegiata.
Nella fattispecie, è stato accolto uno dei motivi di appello proposto avverso la
sentenza del Tribunale di Livorno che non aveva riconosciuto il diritto al danno
non patrimoniale dei nonni sul rilievo che la domanda fosse generica e mancasse la
prova sulla concreta incidenza della perdita nella loro vita, dopo che alcuni sanitari
erano stati condannati per omicidio colposo dopo la morte della neonata in seguito
a un intervento chirurgico. Per i giudici di secondo grado, al contrario, il diritto
al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al decesso di cui al combinato
disposto degli articoli 185 comma 2 c.p. e 2059 c.c. ben può ritenersi provato secondo
le presunzioni di cui all’articolo 2727 Cc: «può ritenersi comunemente noto».
Rileva la corte, che «sono proprio i nonni» oltre che i genitori ad attendere «con
apprensione» la nascita di un nipote con cui instaurare un rapporto affettivo «estremamente
gratificante per entrambi». E nel considerare la sofferenza dei nonni materni, ad
esempio, non si può ignorare che la mamma della bimba è ormai avanti con l’età
e non potrà più affrontare una gravidanza. Il risarcimento accordato è però stabilito
nell’importo minimo della forbice offerta dalle tabelle del tribunale di Milano
rispetto al pregiudizio non patrimoniale patito dal nonno per la morte del nipote:
la sofferenza è tanto maggiore quanto più lungo risulta il rapporto affettivo,
mentre nel caso in questione la bimba è morta solo due mesi dopo la nascita, rimanendo
ricoverata fino al decesso.