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Nullo il verbale se non sono indicate le motivazioni

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In data odierna la Cassazione civile ha affermato un significativo arresto giurisprudenziale
in materia di autovelox e contestazione immediata dell’accertamento dell’eccesso
di velocità che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti
[1]”, contribuisce a chiarire gli obblighi degli organi di polizia stradale quando
effettuano rilevazioni di questo tipo, che com’è noto costituiscono tra i più
frequenti casi di accertamenti per violazioni al codice della strada elevate a livello
nazionale. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, con l’ordinanza 25030/17,
pubblicata il 23 ottobre, è illegittimo il verbale per l’infrazione accertata
con lo strumento elettronico di rilevazione della velocità, ex articolo 142 del
Codice della Strada, se non motiva in merito alle ragioni della mancata contestazione
immediata al trasgressore. Tanto vale a maggior ragione se il tratto di strada ove
è stato effettuato l’accertamento è un lungo rettilineo e, quindi, spetta sempre
all’ente accertatore motivare sul fatto che il veicolo che ha superato il limite
non è stato fermato dalla pattuglia. Nella fattispecie i giudici della sesta sezione
civile della Cassazione hanno rigettato il ricorso di un Comune avverso la sentenza
del Tribunale di Chieti che a sua volta aveva ritenuto legittima la sentenza del
giudice di Pace con la quale era stato annullato un verbale elevato con autovelox.
Per l’amministrazione comunale, le decisioni di merito erano ingiuste in quanto,
nel caso in cui la rilevazione dell’andatura avviene con autovelox che consentono
la determinazione dell’illecito soltanto in un momento successivo, quando il veicolo
trasgressore risulta ormai lontano dal posto di accertamento, alla polizia basterebbe
indicare a verbale che è stato utilizzato un apparecchio con queste caratteristiche
per essere esonerata da ulteriori precisazioni sull’omessa contestazione. Per gli
ermellini ciò è vero nei casi previsti dalla legge, ma non quando lo strumento
di misurazione viene gestito dalla pattuglia che opera in loco e il teatro delle
rilevazioni è un lungo rettilineo: in tale situazione gli agenti di polizia stradale
possono posizionarsi in modo tale che, misurata la velocità delle autovetture in
transito, possono fermare l’autovettura di cui si era rilevato il superamento. Nel
caso in cui non lo facciano, hanno l’obbligo di spiegarne le motivazioni nel processo
verbale di contestazione. Peraltro, nella circostanza, il tratto in questione risulta
essere una strada extraurbana secondaria e non principale né un’autostrada: si
rende quindi tantopiù necessario indicare le ragioni che avrebbero impedito alla
pattuglia la contestazione immediata.