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Responsabilità medica: la decisione delle Sezioni Unite dopo la riforma Gelli-Bianco

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Con la riforma attuata dalla legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità medica,
che ha innovato anche l’ambito penale introducendo l’articolo 590 sexies nel
codice, le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno ritenuto dover intervenire
per fornire le linee guida giurisprudenziali, una sorta di “interpretazione autentica”
della nuova normativa, attraverso l’informazione provvisoria 31/2017 pubblicata
il 21 dicembre, che ha risolto il contrasto di giurisprudenza creatosi di recente.
Queste, le soluzioni interpretative adottate dal Supremo Collegio, attraverso la
suindicata informazione provvisoria, che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti”, costituiranno importanti regole sia per gli operatori del diritto
che dovranno applicare la legge, che per coloro che dovranno tutelare vittime, pazienti
e i loro prossimi congiunti, in tutte le vicende che potranno integrare responsabilità
degli operatori sanitari.

L’esercente la professione sanita risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni
personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza
o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:
1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando
il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza,
dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile
nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino
adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico
di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento
da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia
nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta
fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone
pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì
del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto
medico.