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Cittanova, il parroco di San Girolamo Don Borelli nei guai per aver aiutato l’impresa funebre Santa Rita di Galluccio

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BORELLI Giuseppe cl. 43, col ruolo di partecipe, perché, quale Sacerdote della Parrocchia San
Girolamo di Cittanova, all’epoca dei fatti anche suo Parroco vicario, su impulso del GALLUCCIO ed
avvalendosi di quest’ultimo e dell’impresa funebre Santa Rita, contribuiva ad avviare, in frode al
Comune di Cittanova, il mercato parallelo dei loculi siti all’interno delle Cappelle già intitolate alle ex
Confraternite, dapprima facendole ristrutturare con correlativa estumulazione massiva di tutte le salme
ivi sepolte, molte delle quali andate soppresse, e poi provvedendo, quando direttamente e quando
attraverso l’intermediazione delle predette imprese funebri, alla “vendita” dei relativi loculi, la maggior
parte dei quali liberati a seguito delle estumulazioni massive di cui sopra.

GALLUCCIO Maria Teresa cl. 55
Per il reato di cui agli artt. 110 e 416, co. 1, 2 e 3 c.p., per avere concretamente
contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla
realizzazione degli scopi dell’associazione per delinquere meglio descritta al precedente capo n. 1,
operante nel Comune di Cittanova e diretta alla commissione di più delitti contro la pietà per i defunti
(mediante l’esecuzione, ad esempio, di estumulazioni mai autorizzate, manipolazione di cadaveri,
soppressioni di cadavere), della pubblica fede (con creazione sistematica di false certificazioni,
soprattutto necroscopiche, falsi verbali di estumulazione) e della pubblica amministrazione stessa (dal
peculato, alla corruzione, all’induzione indebita a dare o promettere utilità, all’abuso d’ufficio), ai delitti
contro il patrimonio (nella specie truffe aggravate commesse anche ai danni del Comune di Cittanova),
tutti sempre finalizzati all’incasso di denaro in danno di diversi Enti pubblici, primo tra tutti il Comune di
Cittanova.
Più precisamente, nella sua qualità di dipendente comunale addetta all’ufficio concessioni cimiteriali del
Comune di Cittanova, nonostante fosse pienamente a conoscenza delle prassi ed operazioni illecite dei
sodali GALLUCCIO Francesco, LIGATO Salvatore, BERLINGERI Serafino ed ALBANESE Antonino
soprattutto in materia di tumulazioni sine titulo dei defunti ed estumulazioni non autorizzate, con
conseguente violazione di tomba, contrariamente ai doveri della funzione, manteneva il silenzio non
segnalando le operazioni illecite di cui era venuta a conoscenza all’ufficio del Sindaco per le iniziative di
competenza, così favorendo il custode cimiteriale ed i titolari delle imprese funebri CURULLA &
GALLUCCIO e Santa Rita, garantendo agli stessi la libertà di compiere le proprie attività, anche illecite,

all’interno del Cimitero di Cittanova con garanzia di sostanziale impunità e garantendo altresì, in questo
modo, la sopravvivenza stessa dell’associazione.
Inoltre, in alcuni casi, suggeriva ai sodali – ed in particolare al cugino GALLUCCIO Francesco – come
muoversi per “coprire” le operazioni illecite da quest’ultimo compiute

GALLUCCIO Francesco cl. 62

Per il reato di cui all’art. 407 c.p., perché, quale socio titolare dell’impresa funebre
CURULLA&GALLUCCIO, procedendo all’interno del Cimitero di Cittanova
all’estumulazione delle ceneri appartenute in vita a LIGATO Nicolina (nata e morta il 18.08.1972 in
assenza dei presupposti di legge e, in particolare, in violazione degli artt. 82, 83, 86 ed 89 DPR n.
285/1990, in assenza di autorizzazione del Sindaco o di ordine dell’Autorità giudiziaria, in assenza del
custode del cimitero e del medico legale come prescritto per legge, violava la tomba della predetta
LIGATO, arbitrariamente procedendo ad apertura del loculo ove essa era sepolta.
Con la recidiva semplice per GALLUCCIO Francesco.

CURULLA Francesco cl. 55 e GALLUCCIO Francesco cl. 62
Per il reato di cui agli artt. 110, 646 e 61, n. 11 c.p., perché, in concorso morale
e materiale tra loro, quali titolari e legali rappresentanti dell’impresa funebre CURULLA&GALLUCCIO di
Cittanova, avendo ricevuto mandato da LEONINO Giuseppe cl 64 di curare i riti funebri e la sepoltura
della propria madre CURINGA Maria (deceduta in Cittanova il 05.11.2019) presso il cimitero di Cittanova,
con annesso mandato al disbrigo delle relative pratiche amministrative ed al versamento dei relativi
tributi per entrambe le operazioni cimiteriali, avendo perciò ricevuto il complessivo pagamento della
somma di € 1250 tramite assegno, inclusive dei tributi da versare, si appropriavano delle somme
destinate al pagamento dei tributi cimiteriali pari a complessivi € 137,00, di cui € 100,00 da versare in
favore del comune di Cittanova (per diritti cimiteriali e di trasporto della salma della CURINGA), € 21,00
da versare in favore dell’ASP di Reggio Calabria (per diritti sanitari) ed € 16 da versare all’Erario (per n. 1
marca da bollo), incassando le predette somme contestualmente al pagamento dei servizi funebri offerti
e non versandole nelle casse pubbliche cui essa era destinata.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto abusando del rapporto di prestazione d’opera.

BORELLI Giuseppe cl. 1943
Per i reati ex artt. 81, cpv c.p., art. 20, co. 13 DPR n. 380/2001 ed artt. 48 e
480 c.p., perché, a corredo della domanda di permesso di costruire inerente la ristrutturazione delle
cappelle cimiteriali della Confraternita di San Rocco nel Cimitero di Cittanova (pratica edilizia n. 7361),

allegava una “DICHIARAZIONE TITOLO DI POSSESSO”, da lui sottoscritta nell’aprile 2016 con la quale
dichiarava “… che i diritti della confraternita di San Rocco in Cittanova sono a capo della omonima
Parrocchia a seguito della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (G. U. n. 129 SuppL Ord. del 03/06/1985)
DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI.”. Circostanza non vera, atteso che la Confraternita San Rocco
era stata soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot.
nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle
al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del
09.12.2009.
Con tale condotta induceva in errore i pubblici ufficiali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova, che
ritenendo erroneamente esistente in capo a lui un legittimo titolo di possesso, emettevano il permesso
di costruire nr. 10/2016 del 07.04.2016 dando atto dell’esistenza del legittimo titolo di possesso in
realtà inesistente.

BORELLI Giuseppe cl. 1943 e GALLUCCIO Francesco cl. 62
Per il reato ex artt. 61, n. 2, 110, 632 e 639 bis c.p., perché, in concorso
materiale e morale tra loro, al fine di commettere i reati di truffa di cui ai capi nn. 80 ss. e trarne il
relativo profitto, immutava nell’altrui proprietà comunale lo stato dei luoghi. Più precisamente, allo
scopo di venderne i loculi, faceva ristrutturare le cappelle erette su suolo cimiteriale e di esclusiva
pertinenza comunale, già in passato intitolate all’ex Confraternita I e II Santissimo, soppressa ex artt. 120
e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons.
BUX 14.04.2007, con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario
Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009.

BORELLI Giuseppe cl. 1943
Per i reati ex artt. 81, cpv c.p., art. 20, co. 13 DPR n. 380/2001 ed artt. 48 e
480 c.p., perché, a corredo della domanda di permesso di costruire inerente la ristrutturazione delle
cappelle cimiteriali della Confraternita del I e II Santissimo nel Cimitero di Cittanova (pratica edilizia n.
7374), allegava una “DICHIARAZIONE TITOLO DI POSSESSO”, da lui sottoscritta il 09.06.2016 con la quale
dichiarava “…che i diritti delle Cappelle I° e II° Santissimo site nel cimitero del Comune di Cittanova sono
a capo della Arcipretura di San Girolamo a seguito della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (G.U. n. 129
Suppl. Ord. del 03/06/1985) DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI.”. Circostanza non vera, atteso
che né la Confraternita in parola né l’Arcipretura di San Girolamo risultavano aver ottenuto la
personalità giuridica; in più la confraternita in parola era stata soppressa ex artt. 120 e 326 codex iuris
canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007,
con conseguente retrocessione delle predette cappelle al legittimo proprietario Comune di Cittanova,
come da comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009.
Con tale condotta induceva in errore i pubblici ufficiali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova, che
ritenendo erroneamente esistente in capo a lui un legittimo titolo di possesso, emettevano il permesso
di costruire nr. 39/2016 del 14.09.2016 dando atto dell’esistenza del legittimo titolo di possesso in
realtà inesistente.

BORELLI Giuseppe cl. 1943, e GALLUCCIO Francesco cl. 62
Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, in
concorso morale e materiale tra loro, il BORELLI quale mandante ed il GALLUCCIO quale esecutore
materiale, con artifizi e raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza della
Confraternita del I e II Santissimo di Cittanova, mai riconosciuta nell’ordinamento civile e, in realtà,
soppressa nell’ordinamento canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con
decreto vescovile n. prot. nr. 357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato
l’esistenza di una concessione comunale, in favore della predetta confraternita, sulle cappelle ad essa
intitolate ed insistenti nel Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica,
le predette cappelle erano state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da
comunicato vescovile prot. nr. LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò inducevano in errore TRIMARCHI Maria
facendo credere alla stessa di poter acquistare dal BORELLI, spacciatosi quale legale rappresentante
della confraternita, la concessione trentennale dei loculi siti all’interno delle predette cappelle, dietro
versamento di una “offerta volontaria” pari ad € 3000 per loculo e la spingevano a versare nelle mani del
GALLUCCIO (titolare dell’impresa funebre CURULLA & GALLUCCIO), quale intermediario, la somma di €
11.000 (in versamenti mensili in contanti da € 500 circa ciascuno), quale acconto sulla maggior somma di
€ 12.000, per la concessione trentennale di n. 4 loculi; con tali condotte, cagionavano alla TRIMARCHI un
danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione
dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti i suoi familiari; cagionavano altresì al Comune
di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la concessione triennale
dei loculi in questione (pur occupati dalle salme dei familiari della TRIMARCHI), quantificato in
complessivi € 6.000, ossia € 1.500 per la concessione trentennale del singolo loculo, secondo il tariffario
allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova, aggiornato con delibera
Comunale del 05.11.2009.
Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova,
e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che
seguono.

BORELLI Giuseppe cl. 1943

Per il reato di cui agli artt. 61, n. 7) e 640, co. 1 e 2 c.p., perché, con artifizi e
raggiri consistiti a) nell’aver simulato la permanente esistenza della Confraternita del Santissimo
Redentore di Cittanova, mai riconosciuta nell’ordinamento civile e, in realtà, soppressa nell’ordinamento
canonico ex artt. 120 e 326 codex iuris canonnici nell’anno 2007 con decreto vescovile n. prot. nr.
357/07/E a firma del Mons. BUX 14.04.2007, b) nell’aver simulato l’esistenza di una concessione
comunale, in favore della predetta confraternita, sulle cappelle ad essa intitolate ed insistenti nel
Cimitero di Cittanova, quando invece, a seguito della soppressione canonica, le predette cappelle erano
state retrocesse al legittimo proprietario Comune di Cittanova, come da comunicato vescovile prot. nr.
LC/62/09 del 09.12.2009; con ciò induceva in errore ALBANESE Girolamo cl. 46 (oggi deceduto) e la
moglie PRESTILEO Teresa, facendo credere agli stessi di poter acquistare da lui, spacciatosi quale legale
rappresentante della confraternita, la concessione novantanovenale dei loculi siti all’interno delle
predette cappelle, dietro versamento di una “offerta volontaria” pari ad € 10.000 per n. 3 loculi e li
spingeva a versare nelle sue mani il predetto importo, per la concessione novantanovenale di n. 3 loculi;
con tali condotte, cagionava ad ALBANESE Girolamo cl. 46 (oggi deceduto) ed alla moglie PRESTILEO
Teresa un danno consistente nell’aver sborsato una somma senza ottenere una legittima concessione
dell’occupazione dei loculi ove sono attualmente sepolti l’ALBANESE ed i suoi familiari; cagionavano
altresì al Comune di Cittanova un danno economico derivante dal mancato incasso degli oneri per la
concessione triennale dei loculi in questione (pur occupati dalle salme dei familiari della PRESTILEO),
quantificato in complessivi € 10.500, ossia € 3.500 per la concessione di 99 anni del singolo loculo in
cappella, secondo il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cittanova,
aggiornato con delibera Comunale del 05.11.2009. Il danno risultava, solo recentemente e solo in parte
ripianato mediante il versamento, da parte della PRESTILEO (con ulteriore aggravio per la stessa), della
tariffa di € 1.500 per l’occupazione trentennale del loculo ove è stato sepolto il marito ALBANESE
Girolamo, con il rilascio della relativa autorizzazione comunale in data 04.05.2020.
Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, ossia il Comune di Cittanova,
e di aver cagionato a quest’ultimo un danno patrimoniale di rilevante entità, anche alla luce dei capi che
precedono e seguono.