Granata (Valle Crati): “Il Tribunale di Cosenza conferma l’operato del Consorzio Valle Crati”

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Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2024 promossa da Comune di Cosenza contro il Consorzio Valle Crati, avente ad oggetto la richiesta di convocazione assemblea ex art. 30 legge 142/1990. L’art. 3 dello statuto qualifica il Consorzio quale azienda speciale consortile, dotata di propria personalità

giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale. La natura pubblica del soggetto giuridico influenza il piano interno di organizzazione mentre le relazioni intersoggettive fra i consorziati ricadono nel dominio del diritto privato con conseguente applicazioni nella concreta gestione dei servizi della disciplina privatistica. Nelle more soccorre il principio di prorogatio, che trova fondamento normativo, per quanto concerne la disciplina privatistica, che come sopra già evidenziato governa i rapporti e la gestione concreta interna dei servizi pubblici e pertanto trova applicazione l’art. 2385 comma 2 secondo cui “La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito”. La Delibera n. 1 del 7.02.2024, versata in atti, valida ed efficace e non oggetto di impugnativa, è diretta al pagamento delle quote annuali previste dallo statuto per il funzionamento dell’ente e risulta adottata ex art. 17 dello Statuto secondo cui “Ogni Ente consorziato avente diritto di voto contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione determinate secondo i criteri indicati ai successivi punti. Gli Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi derivanti dall’attività corrente del Consorzio, erogando all’inizio di ogni esercizio finanziario un contributo fisso di €. 3.000,00 e di una quota pari ad €. 01,00 ad abitante, determinato dal peso demografico di ogni singolo Comune, al 31 dicembre dell’anno precedente. … La quota di partecipazione annuale di ogni singolo comune aderente al Consorzio dev’essere pagata necessariamente nel termine perentorio del 31 Marzo di ogni anno solare, per consentire all’ente consortile la copertura annuale dei costi ordinari di funzionamento di ogni esercizio finanziario e il conseguente ordinato svolgimento delle proprie competenze ed attività. I comuni non aventi diritto di voto versano esclusivamente il contributo fisso. La Delibera n. 1 del 7.02.2024 -si ripete- non impugnata e valida e vigente tra i consorziati , facendo applicazione analogica del disposto di cui all’art. 2466 c.c. al Consorzio è diretta a provocare il dovuto pagamento delle quote annuali previste dallo statuto per il funzionamento dell’ente. Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -rigetta la domanda del comune di Cosenza -condanna la parte attrice, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.810 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Con questa sentenza che conferma il mancato diritto di voto per i soci morosi, si conferma il giusto operato del segretario consortile Avv. Salvatore Pichierri che ha applicato la legge e consequenzialmente la piena legittimità degli atti per la mia rielezione a  Presidente del Consorzio Valle Crati. Ringrazio L’avv. Oreste Morcavallo per l’eccellente difesa svolta, a mio avviso uno dei migliori giuristi amministrativi sul piano nazionale. Lo dichiara il Presidente del Consorzio valle Crati Avv. Maximiliano Granata.