banner bcc calabria

Autovelox illegittimi? La questione sulla legittimità della periodica taratura al vaglio della Corte Costituzionale

banner bcc calabria

banner bcc calabria

La Corte di Cassazione rimette la questione d’ufficio e sospende la causa di un automobilista multato

Autovelox illegittimi? La questione sulla legittimità della periodica taratura al vaglio della Corte Costituzionale

La Corte di Cassazione rimette la questione d’ufficio e sospende la causa di un automobilista multato

 

 

Lo “Sportello dei Diritti” lo ribadisce da anni, nei suoi comunicati e nei
migliaia di ricorsi a difesa dei cittadini: gli autovelox necessitano della taratura
periodica per garantire la correttezza delle rilevazioni. Sul punto arriva una conferma
che ha del clamoroso con un’ordinanza della seconda sezione civile della Corte di
Cassazione che rimette al vaglio della Corte costituzionale la questione sulla legittimità
dell’esenzione dalla periodica taratura per gli autovelox.Lo dice, infatti, chiaro
e tondo l’ordinanza interlocutoria n. 17766, depositata ieri 7 agosto.Con la pronuncia
in commento, la Suprema Corte solleva d’ufficio la questione di legittimità della
norma di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada),
in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede
che le apparecchiature rilevatrici delle violazioni dei limiti di velocità siano
sottoposte a periodiche verifiche e trasmette gli atti alla Corte costituzionale.
Tutto nasce dal ricorso di due cittadini rispettivamente conduttrice e proprietario
di un’automobile, che si erano visti respingere i precedenti ricorsi innanzi al
giudice di pace di Mondovì, che aveva respinto l’opposizione a un ordinanza di rigetto
del prefetto di Cuneo che a sua volta aveva rigettato un ricorso amministrativo avverso
un verbale della polizia stradale per aver violato l’articolo 142 del Codice della
Strada elevato con autovelox. Anche il successivo appello innanzi al Tribunale di
Torino aveva negato le istanze dei due ricorrenti che, imperterriti, avevano deciso
di adire la Corte di Cassazione forti della convinzione circa l’illegittimità dell’originaria
multa.Vi é da sottolineare che i giudici di legittimità con precedenti decisioni
avevano nei fatti ritenuto che le apparecchiature elettroniche per la determinazione
dell’ osservanza dei limiti di velocità, di cui all’art. 142, sesto comma del
D.lgs. n. 285/1992, non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.Anche
la Corte Costituzionale si era pronunciata in passato sulla questione (sentenza n.
277/2007). Pur non ritenendo fondata la questione, «ma solo per erronea individuazione
da parte del giudice rimettente del termine di comparazione, la Corte Costituzionale
ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione
della questione».Pertanto, in merito al caso in esame, la Corte di legittimità
ha ritenuto di sollevare d’ufficio la questione di legittimità del citato articolo
45 ed ha disposto l’ immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta
di una decisione che se non é clamorosa, poco ci vuole per gli effetti che comporta
nell’immediato e che potrebbe comportare nel caso in cui fosse dichiarata fondata
la questione di legittimità costituzionale in merito alla necessità della taratura
periodica di tutti gli apparecchi di misurazione elettronica della velocità in dotazione
alle varie forze di polizia stradale.In primo luogo, infatti, coloro che hanno proposto
ricorso o lo proporranno in materia di autovelox potranno chiedere al giudice di
pace in primo grado, o al Tribunale in caso di appello, che sospenda la causa e gli
effetti connessi al verbale (pagamento della sanzione e sanzioni accessorie), in
attesa della definitiva decisione della Consulta. Ciò comporterà l’ovvia conseguenza
che nelle more – e in tal senso potranno passare mesi o addirittura anni in attesa
della sentenza del Giudice delle Leggi – potrà essere sospeso l’obbligo del pagamento
delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie come la decurtazione dei punti e
soprattutto la sospensione della patente di guida nei casi in cui é prevista.Ma
la conseguenza più importante nelcaso in cui la Consulta dovesse dichiarare incostituzionale
la norma, sta nel fatto che la maggior parte – se non tutti – i verbali effettuati
con le apparecchiature per la rilevazione elettronica della velocità dovranno essere
considerati nulli.