Bollo auto. Si prescrive in 3 anni e non in 10 anche se non viene impugnata la cartella
Ago 30, 2017 - Giovanni D'agata
Importante arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di bollo
auto. Per la sezione Tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza n. 20503 del
29 agosto 2017, la tanto odiata tassa automobilistica, si prescrive in tre anni anche
quando il contribuente non ha impugnato la cartella di pagamento. Per i giudici di
legittimità, l’inattività del contribuente non determina la prescrizione ordinaria
decennale, ma permane quello breve di tre anni. Nella fattispecie, nel rigettare
il ricorso di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, gli ermellini
hanno fatto riferimento alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016
che ha stabilito «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del
termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante
ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale
dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine
di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi
dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati
di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista
una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso
al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Nella
vicenda pervenuta all’attenzione dei Giudici di Piazza Caovur, avente a oggetto
la riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale,
per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito,
con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986
convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la decisione della Commissione
Tributaria Regionale – impugnata da Equitalia – è conforme al principio di diritto,
non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità
del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione
di pagamento. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
la decisione in commento chiarisce definitivamente una vicenda, quale quella da noi
ritenuta sempre infondata dell’allungamento della prescrizione dopo la notifica
della cartella esattoriale, da tempo oggetto di controversie tra agenti della riscossione
e contribuenti e ci consentirà di avere più forza persuasiva nei confronti delle
corti territoriali nei numerosi ricorsi in materia che abbiamo avviato sul territorio
nazionale.