Ascoltare la musica ad alto volume costituisce reato. Rischia, dunque, una condanna
penale il genitore che non impedisce al figlio adolescente di tenere il volume dello
stereo troppo alto, tanto da disturbare tutto il condominio. È infatti necessario
vigilare sul minore, anche se giudicato in un separato processo. È quanto affermato
dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 53102 del 15 dicembre 2016, ha respinto
il ricorso di un papà condannato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale
per le intemperanze del figlio quasi maggiorenne. Nel motivare la conferma della
decisione della Corte d’Appello di Roma, la terza sezione penale del Palazzaccio
ha chiarito che l’art. 40, comma 2, cod. pen. prevede che “non impedire un evento
che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi
dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi
anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
figli minori…” secondo quanto previsto dall’art. 2048 cod. civ.. Va infatti chiarito
come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza che, senza escludere
la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere
e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti
i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo restando salva la possibilità,
espressamente consentita dal comma 3 dell’art. 2048 cit., di provare di non avere
potuto impedire il fatto. Si è del resto ulteriormente chiarito che la responsabilità
dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista
dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico
all’art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa,
finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità
equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione
della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Dunque,
commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il vicino
disturbato dalla musica troppo alta così come da schiamazzi, televisore ecc. alla
luce di questa sentenza della Cassazione, non rimane privo di tutela. Se, infatti,
il rumore supera la soglia di “normale tollerabilità”, si configura un illecito
penale ed egli può agire dinanzi al giudice per ottenere non solo il risarcimento
del danno ma anche una condanna penale e, se del caso, un provvedimento di urgenza
per intimare al vicino di cessare la condotta lesiva della quiete e del riposo.