Soddisfazione della FILT- CGIL per la definizione della vicenda giudiziaria che ha visto contrapposto un proprio iscritto alla Coopmar, impresa portuale di rizzaggio che svolge la propria attività nel Porto di Gioia Tauro. Il lavoratore era stato licenziato per pretestuosi motivi disciplinari nel 2005 in quanto la richiesta di mensilità arretrate che il lavoratore aveva avanzato era stata effettuata con frasi che la società, a torto, aveva ritenuto oltraggiose ed intimidatorie; impugnato il licenziamento, il Tribunale del Lavoro di Palmi, in primo grado, accoglieva il ricorso, riteneva illegittimo il licenziamento disponendo la reintegrazione del lavoratore.
La società proponeva appello avverso al sentenza di primo grado; gravame che veniva accolto dalla Corte d’ Appello di Reggio Calabria. La sentenza della Corte d’ Appello veniva impugnata dal difensore del lavoratore, Avv. Sabina Pizzuto, innanzi alla Corte di Cassazione con un corposo ricorso nel quale tutte le argomentazione di diritto esposte dalla Corte d’ Appello, venivano sottoposte e serrata critica evidenziandone l’ illogicità e la non conformità al diritto. Con sentenza n° 6.165/2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione accoglieva in toto le censure sollevate alla sentenza dall’ Avv. Sabina Pizzuto, ritenendo fondato il ricorso e disponendo la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’ Appello di Catanzaro, perché decidesse nel merito uniformandosi ai principi di diritto fissati nella sentenza dalla Suprema Corte. Proprio oggi la Corte d’ Appello di Catanzaro, cui la causa era stata rinviata, con sentenza n° 1.563/2017, ha disposto la conferma della sentenza di primo grado e, quindi la reintegra del lavoratore, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed il risarcimento ammontante a circa dieci anni di retribuzione non corrisposta, detratto un breve periodo in cui per vicende non connesse al rapporto di lavoro, il lavoratore era stato sottoposto a detenzione.
In conclusione il lavoratore ha riottenuto il posto di lavoro e circa dieci anni di retribuzione non corrisposte che erano state perse per il licenziamento di cui la Corte di Cassazione ha stabilito l’ illegittimità. La FILT – CGIL esprime compiacimento per il risultato raggiunto e per la professionalità espressa dall’ Avv. Sabina Pizzuto che ha patrocinato i quattro gradi di giudizio profondendo nella difesa la consueta passione ed elevata competenza tecnica. La FILT – CGIL continuerà a vigilare e ad essere vicina a tutti i lavoratori, come ha fatto in questo occasione, operando per pretendere il rispetto del CCNL di riferimento e per tutelare i diritti di tutti i lavoratori.
Il Segr. Gen. Filt-Cgil
Domenico Laganà