“L’attivita del giornalista, tra libertà d’informazione e rispetto della dignità altrui”
Antonino Napoli | Il 17, Feb 2013
Per scrivere al nostro legale, redazione@approdonews.it
“L’attivita del giornalista, tra libertà d’informazione e rispetto della dignità altrui”
Per scrivere al nostro legale, redazione@approdonews.it
Di concerto con la redazione ho deciso di occuparmi, in questo nuovo intervento sulla rubrica “L’Avvocato Risponde”, della problematica relativa alla responsabilità professionale del giornalista in virtù delle richieste pervenute da affezionati lettori, probabilmente incuriositi dalle vicende di cronaca succedutesi nei mesi scorsi, o dei pareri legali che alcuni giornalisti mi hanno richiesto in merito alle minacce di querele o di risarcimento danni ricevute dai protagonisti di molte vicende giudiziarie.
Lo scalpore suscitato dal caso Sallusti e dalle querele o citazioni per risarcimento danni per milioni di euro raccolte da Milena Gabanelli e dal suo “Report” certamente preoccupano i cd. giornalisti d’assalto e, conseguentemente, rischiano di limitare le inchieste giornalistico-giudiziarie ed, in genere, il diritto di cronaca.
Il presente scritto rappresenta la trasposizione di una relazione tenuta per i giornalisti di “Approdonews” finalizzata a circoscrivere il diritto di cronaca e di critica entro l’alveo dei doveri del giornalista ritenendo, l’editore, che il nostro giornale è preposto anche ad una funzione didattica.
Bisogna premettere che l’obiettività assoluta del giornalista non esiste, essendo sempre influenzato dalle sue opinioni politiche, religiose, sociali, culturali, ecc., ma – comunque – è un traguardo cui bisogna tendere.
I cronisti sono stati definiti da Umberto Eco “storici del presente o dell’istante” col compito di rispettare sempre la dignità dei protagonisti delle vicende e di inseguire “la necessaria correlazione tra quanto narrato e quanto accaduto nella realtà, risultando inammissibile il valore sostituivo della verosimiglianza”.
Conoscere gli strumenti giuridici può essere d’ausilio in un lavoro delicatissimo e non esente, nel caso di superficialità nella verifica della veridicità della notizia, da gravi responsabilità penali e civili, oltre che morali, per il riflesso sociale del contenuto dello scritto.
In termini di legittimazione, l’attività giornalistica si ricollega ad alcuni principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale.
Mi riferisco alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. – secondo cui «tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» – rispetto al quale la libertà di informazione e di critica rappresentano il consequenziale corollario. Nell’ambito della legislazione ordinaria tale libertà è, poi, disciplinata dalla l. 8 febbraio 1948 n. 47 (la cosiddetta legge sulla stampa) e si intende – dalla ormai unanime giurisprudenza – legittimamente esercitata in presenza di tre condizioni a) interesse pubblico all’informazione; b) verità dei fatti narrati; c) forma civile dell’esposizione (cfr. Cass. 18 Ottobre 1984, n. 5259).
Numerosi sono, anche, i richiami alla libertà di informare nel diritto internazionale e comunitario. Mi riferisco, per citare solo qualche fonte, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 1950, al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1996 e alla Carta di Nizza del 2000.
Ma il diritto di informare è anche – a mio avviso – indirettamente ed inscindibilmente legato al principio di sovranità popolare di cui all’art. 1, comma 2, della Costituzione.
L’esercizio, corretto ed incondizionato, della sovranità presuppone, infatti, il potere di fruire dell’intero corredo degli strumenti democratici riconosciuti ai cittadini, tra i quali rientra senza alcun dubbio il diritto a conoscere e ad essere informati di tutti quegli accadimenti rispetto ai quali si manifesti un interesse pubblico.
Al riguardo la stessa Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha più volte definito i giornalisti watch dog (cani da guardia) della democrazia, come ricordato in una recente sentenza dalla stessa Suprema Corte italiana (Cass. civile, sez. III, 13.07.2011 n. 15381).
L’informazione e la conoscenza rappresentano, dunque, le condizioni prime di scelte politiche pienamente consapevoli operate da un popolo che risulti effettivamente “sovrano”.
I rilievi in precedenza compiuti non devono tuttavia indurre a ritenere che l’attività giornalistica sia in assoluto esente da vincoli e che il giornalista non vada incontro ad alcuna forma di responsabilità qualora commetta, nello svolgimento della sua professione, degli errori cagionando ad altri un danno ingiusto.
Sotto il profilo penalistico a norma dell’art. 595, comma 3, c.p. colui che col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità offende l’altrui reputazione è punibile per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un delitto contro l’onore – la cui disciplina si ritrova nel Libro II, Titolo XII, Capo II del codice penale – perseguibile a querela della persona offesa.
Nel caso in cui venga accertata la sua colpevolezza egli andrà incontro oltre che alla sanzione prevista dalla legge anche all’obbligo di risarcire il danno, patrimoniale e non, causato ingiustamente. Sotto questo profilo i punti di riferimento normativi sono offerti dall’art. 185 c.p. il quale, al secondo comma, dispone che «ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale (2049 c.c.), obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili (2047 ss. c.c.) debbono rispondere per fatto altrui» e dall’art. 2043 c.c. che così statuisce: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Pertanto la legge prevede oltre alla risarcibilità del danno patrimoniale anche quella del danno non patrimoniale. Al riguardo l’art. 12 della l. 8 febbraio 1948 n. 47 precisa che «nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato».
Si tratta, è bene precisarlo, non già di una duplicazione dalla risarcibilità del danno già prevista dagli artt. 2043 c.c. e 185 c.p. ma di un’ipotesi eccezionale di pena privata non suscettibile di interpretazione analogica come precisato dallo stesso giudice di legittimità (Cass. civile, 17 Marzo 2010, n. 6490).
La fattispecie penale di cui stiamo discutendo richiede poi ai fini della sua configurabilità il dolo generico che si estrinseca nella consapevolezza di ledere l’onore o la reputazione di un altro soggetto (Cass. penale, sez. V, 15.10.1987 n. 178532; Cass. penale, sez. V, 07.03.2006, n.16323) anche se non sono mancate, in giurisprudenza, pronunce in cui il c.d. animus iniurandi o diffamandi non è stato ritenuto necessario quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte assume una consistenza offensiva intrinseca (Cass. penale, sez. V, 01.10.2001 n. 41133; Cass. penale, sez. V, 07.03.2006 n.16323) ed altre in cui il reato sia ritenuto configurabile in presenza del solo dolo eventuale (Cass. penale, sez. V, 18.02. 2002, n. 10135).
Questo non sta a significare che qualora non si riesca a provare la volontarietà della condotta diffamatoria del giornalista egli non vada incontro ad alcuna forma di responsabilità.
Come in nuce già anticipato nelle premesse del presente scritto residuerà in capo allo stesso quella forma di responsabilità prevista dall’art. 2043 c.c. purché si riesca a provare, a conclusione di un giudizio, che violando delle precise regole cautelari di condotta egli abbia causato col suo pezzo giornalistico ad altri un danno ingiusto.
È, dunque, possibile che si configuri un illecito civile pur in assenza di un illecito penale.
Al riguardo un dato che ci permette di cogliere le condotte civilmente illecite imputabili al giornalista ci viene offerto dalla, già citata, sentenza della Suprema Corte di Cassazione – I sezione civile – del 18 ottobre 1984 n. 5259 che ha individuato il cosiddetto decalogo del giornalista, secondo il quale, ad esempio, si configura una fattispecie che genera una forma di responsabilità civile ogni qual volta non venga rispettata la verità dei fatti narrati o anche solo taciuta, dolosamente o colposamente, l’esistenza altri fatti «tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato»; quando ricorre nella stesura del pezzo giornalistico ad accostamenti fittiziamente suggestionanti; quando la forma di critica non è civile eccedendo non soltanto lo scopo informativo da perseguire, ma «difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto» o quando ricorre al cosiddetto sottinteso sapiente «cioè all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori […] le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole – se non apertamente offensivo – nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce».
In conclusione, si deve evidenziare, tuttavia, che una maggiore tutela viene riconosciuta dalla giurisprudenza – anche da quella della Corte di Strasburgo – al giornalismo d’inchiesta, che è quello in cui l’acquisizione della notizia avviene “autonomamente”, “direttamente” e “attivamente” da parte del professionista e non mediata da fonti esterne mediante la “ricezione passiva” di informazioni (cfr. Cass. civile, sez. III, 09.07.2010, n. 16236).
Non sono, ciò nonostante, mancate, al riguardo, delle clamorose condanne come quella inflitta dal Tribunale di Torino, sez, IV, 20 febbraio 2012, nei confronti del giornalista di Anno Zero, Corrado Formigli, per avere effettuato un warentest – che consiste in un confronto-sperimentazione tra più prodotti – tendenzioso a danno della vettura Alfa Mito prodotta dal gruppo FIAT.
La sentenza ha del clamoroso in quanto il giornalista è stato condannato a risarcire, in solido con l’emittente RAI, il colosso automobilistico torinese per una cifra pari a sette milioni di euro.
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