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TAURIANOVA (RC), VENERDì 27 DICEMBRE 2024

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Diritti dei detenuti. Risarcito il carcerato a carico del Dap con 2.600 euro per la cella angusta

Diritti dei detenuti. Risarcito il carcerato a carico del Dap con 2.600 euro per la cella angusta

| Il 15, Lug 2013

In ritardo il ricorso del Dipartimento che quindi deve pagare. Anche la mancanza l’acqua calda integra la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Diritti dei detenuti. Risarcito il carcerato a carico del Dap con 2.600 euro per la cella angusta

In ritardo il ricorso del Dipartimento che quindi deve pagare. Anche la mancanza l’acqua calda integra la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

 

 

Ritorna con la sentenza 29971/13, pubblicata il 12 luglio dalla prima sezione penale della Cassazione, il dibattito sull’annosa piaga delle condizioni inumane in cui versano i detenuti negli istituti penitenziari italiani, ma anche quel barlume di speranza che sta nelle decisioni giurisprudenziali che bacchettano l’amministrazione penitenziaria e quindi lo Stato che non ottempera all’obbligo di rispettare la dignità dei reclusi che sono, prima di tutto e comunque, persone. Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, associazione che da anni difende anche i diritti di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione anche con azioni a tutela dei diritti fondamentali.
A causa delle condizioni della cella che violano la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il detenuto deve essere risarcito, e questa è un fatto conclamato da altri precedenti. Ma con la decisione in commento, risulta confermata anche dalla Suprema Corte la decisione del tribunale di sorveglianza, che ha stabilito in 2.600 euro il risarcimento riconosciuto perché il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non ha impugnato nel termine perentorio di dieci giorni il provvedimento. Tale considerazione vale, anche se era al giudice civile che spettava la decisione sul risarcimento del danno invocato dal detenuto e il Procuratore Generale ha ritenuto «inesistente» il provvedimento del magistrato di sorveglianza: invero la ripartizione degli affari all’interno di un ufficio giudiziario della magistratura ordinaria non crea questioni di giurisdizione. Anche a voler considerare «abnorme» il provvedimento contestato, per l’impugnazione il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto presentare ricorso entro dieci giorni a partire dall’effettiva conoscenza dell’atto, avvenuta con la rituale comunicazione.
Nel caso in questione, quindi, è stato rigettato il ricorso del ministero della Giustizia nonostante le conclusioni del Procuratore Generale fossero per l’annullamento del provvedimento del magistrato di sorveglianza senza rinvio.
Nei motivi di ricorso l’amministrazione penitenziaria aveva dedotto che l’inefficacia del trattamento carcerario dipende per forza dal noto sovraffollamento degli istituti, mentre il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato, al contrario, la responsabilità del Ministero in termini contrattuali (in senso lato), stabilendo conseguentemente l’obbligo al risarcimento del danno.
Le condizioni della cella che avevano portato al ricorso del detenuto è comune a quelle di altre migliaia di detenuti: 11,5 metri quadrati, senza acqua calda ma con finestra unica e letti a castello a cinquanta centimetri dal soffitto. Il tutto per tre reclusi che ci vivono per diciotto ore al giorno. Le condizioni dei ristretti, secondo il giudice, violano l’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. E va ricordato che di recente la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per la sua (invero perenne) emergenza-carceri.
Se è vero che non è il reclamo stabilito dall’articolo 35 della legge sull’Ordinamento penitenziario la via giudiziale da percorrere per il detenuto che si ritiene leso nei diritti soggettivi e anche pur inequivocabile che il provvedimento del magistrato di sorveglianza resta in piedi perché è stato superato l’orientamento secondo cui è giuridicamente inesistente il provvedimento emesso in violazione della distinzione fra civile e penale, laddove comunque si tratta di un magistrato ordinario. Ma v’è di più: se il provvedimento fosse davvero abnorme, la questione non cambierebbe perché bisogna in ogni caso applicare il regime delle impugnazioni e, dunque, rispettare i termini. Morale della favola: il Dap deve pagare.