Rigettata la richiesta di risarcimento danni di 10.000.000 di euro di Astaldi contro Manno
redazione | Il 09, Ott 2013
Con sentenza pubblicata ieri, il Tribunale di Catanzaro ha respinto le domande proposte da Astaldi Spa contro Grazioso Manno
Rigettata la richiesta di risarcimento danni di 10.000.000 di euro di Astaldi contro Manno
Con sentenza pubblicata ieri, il Tribunale di Catanzaro ha respinto le domande proposte da Astaldi Spa contro Grazioso Manno
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonella Eugenia Rizzo, ha rigettato la domanda di risarcimento danni di Astaldi Spa nei confronti di Grazioso Manno.
Con sentenza pubblicata ieri, il Tribunale di Catanzaro ha respinto le domande proposte da Astaldi Spa contro Grazioso Manno, domande contenute nell’atto di citazione notificato il 23 Aprile 2007, e con cui era stato chiesto al Giudice Civile di condannare il Presidente Manno a risarcire i danni di immagine e di reputazione all’impresa per “dichiarazioni non rispondenti a verità ma chiaramente diffamatorie” per la stratosferica cifra “di 10.000.000 di €, ovvero della maggiore o minore misura accertate di giustizia.”
L’azione della Astaldi aveva preso le mosse da una dichiarazione resa da Grazioso Manno alla vigilia della visita in Calabria del Ministro Di Pietro per l’inaugurazione dei lavori del secondo megalotto della Statale 106 del 5 Aprile 2007, dichiarazione con cui Manno aveva – in quel determinato contesto storico, sulla base della propria esperienza, a quel momento, nei rapporti con l’Impresa Astaldi e delle sue conoscenze, sempre a quel momento, sul comportamento della medesima Impresa relativamente ai lavori di costruzione della Dia sul Fiume Melito – manifestato i propri dubbi riguardo ai tempi di completamento della 106.
Nella citazione Astaldi aveva chiesto: “Voglia l’Ill.mo Tribunale 1) accertare che i comportamenti e le dichiarazioni dell’Ing. Grazioso Manno configurano atto di denigrazione o comunque illecito a danno di Astaldi Spa; per l’effetto, 2) disporre, a cura e spese del convenuto soccombente, la pubblicazione dell’emananda sentenza a rettifica dell’informazione denigratoria, ai sensi degli art 2600, comma 2, c.c. e 120 c.p.c., su almeno tre giornali a diffusione nazionale e su altrettanti quotidiani a diffusione locale, con il medesimo rilievo ed altrettanta evidenza grafica rispetto alla pubblicazione delle notizie censurate…”.
A fronte di queste richieste il Tribunale nella sentenza ha osservato in diritto: “Ai sensi dell’art. 21 della Costituzione tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione…” che come “puntualizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte…, tale particolare esplicazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero denominata “diritto di cronaca” è da ritenersi propria non solo del giornalista ma di tutti i cittadini”; proseguendo, sempre da ampi stralci della sentenza: “…in particolare, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il legittimo esercizio del diritto di cronaca è legittimo quando vengano rispettate tre condizioni: 1) la verità (oggettiva e non soltanto putativa) delle notizie; 2) la continenza, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi l’assenza di termini esclusivamente insultanti); 3) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione. Orbene, facendo applicazione del richiamato principio alla concreta fattispecie deve escludersi la sussistenza di alcuna forma di illecito, ricorrendo tutti e tre i requisiti indicati… Non risultano, poi, -prosegue la sentenza nella sua parte conclusiva- utilizzate espressioni offensive, né può porsi in dubbio la sussistenza di un interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza delle vicende concernenti la mancata realizzazione della diga sul fiume Melito che, al pari dei lavori concernenti la S.S. Jonica 106, integra un’ opera pubblica di particolare importanza per lo sviluppo, anche economico, dei luoghi e dell’intera regione, interesse che travalica quello alla reputazione professionale ed all’immagine dell’attrice (Astaldi n.d.r.). Queste le principali motivazioni del rigetto della domanda direttamente e fedelmente riportate dalla sentenza.
Grazioso Manno ha voluto commentare così:
“Ho avuto, ho ed avrò sempre fiducia nella magistratura. Ho rispettato, rispetto e rispetterò sempre l’esito delle sentenze. Mi sono difeso, mi difendo e mi difenderò sempre nei processi e mai dai processi.
Qualunque cosa accada, sono convinto che dietro vi sia un disegno divino, quindi non mi abbatto e non mi esalto, ma continuo a lavorare quotidianamente.
Faccio, per fortuna, un lavoro che mi piace, ne sono appassionato e lo svolgo con grande impegno, si, ma anche con una infinita serenità ed una altrettanto infinita fede”