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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

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Anche le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare pubbliche

| Il 21, Nov 2013

Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013

di GABRIELLA FOCI

Anche le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare pubbliche

Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013

 

di Gabriella Foci

 

 

Anche le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione, a nulla rilevando l’assenza di fine di lucro che le connota sotto il profilo del loro inquadramento giuridico all’interno dell’ordinamento. Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013. L’opinione del Consiglio di Stato è quella secondo la quale l’assenza di fine di lucro non sarebbe di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Detta conclusione discenderebbe anzitutto dalla stessa giurisprudenza comunitaria (in particolare, si richiama il precedente C. giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C‐119/06). Peraltro, hanno ricordato i giudici di Palazzo Spada, ad ulteriore conferma della partecipazione “allargata” si pone la stessa legge quadro sul volontariato, la quale nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, da cui discende la loro capacità di svolgere attività di impresa. Si è poi fatto richiamo all’art. 5, della legge n. 266/2001, ove nell’indicare le risorse economiche delle Onlus, si menzionano anche le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, in tal modo riconoscendo indirettamente la capacità delle Onlus di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, anche quella di partecipare a gare di appalto, quanto meno, ha precisato il Supremo Consesso di giustizia amministrativa, nei settori di specifica competenza. Le associazioni di volontariato possono essere aggiudicatarie di gare, in quanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici.