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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

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Auto bloccata da un’altra in doppia fila. Condannato il responsabile a risarcire il danno «esistenziale»

Auto bloccata da un’altra in doppia fila. Condannato il responsabile a risarcire il danno «esistenziale»

| Il 19, Dic 2013

Il giudice di pace accorda equitativamente un ristoro di 200 euro per compensare lo stress e il «detrimento alla vita relazionale» a causa di un fatto ingiusto

Auto bloccata da un’altra in doppia fila. Condannato il responsabile a risarcire il danno «esistenziale»

Il giudice di pace accorda equitativamente un ristoro di 200 euro per compensare lo stress e il «detrimento alla vita relazionale» a causa di un fatto ingiusto

 

 

Una situazione tipica delle vie urbane nostrane, ma che fa venire i nervi e che per il giudice di pace di Roma é suscettibile di provocare un danno esistenziale: l’auto in sosta bloccata da un’altra autovettura lasciata sconsideratamente in doppia fila. Se lo ricorderà a vita il proprietario dell’autovettura che ha lasciato quasi in ostaggio un automobilista romano costretto ad aspettare a lungo tempo (con conseguente rinuncia agli impegni programmati) che l’altro conducente potesse “liberarlo” dal parcheggio, perché il magistrato onorario capitolino, con la sentenza 27962/13 lo ha condannato a risarcire 200 euro oltre alle spese legali riconoscendo il diritto al ristoro dello stress e del «detrimento» patito nella vita di relazione.
Nella fattispecie, il giudice ha rilevato come il fatto evidenziato “oltre ad aver costituito un detrimento alla vita di relazione, ha costituito un dispendio inutile di mezzi, di affaticamento e di attività profusa per doversi difendere dal danno ingiusto, e di cui é di cui é stata data piena prova”. Secondo il giudicante il proprietario del veicolo in doppia fila, in ossequio al principio generale della responsabilità civile (“neminem laedere”) stabilito dall’articolo 2043 non poteva esimersi dal rispettare le regole di correttezza e sicurezza stradale ed in particolare la disposizione dell’articolo 158, comma 3, lettere b) e c) Cds, che impongono condotte di circolazione stradale tali da evitare pregiudizi agli altri utenti della strada e comunque improntate al rispetto e alla prudenza.
In particolare per il magistrato la lesione dei diritti allegata dal danneggiato in ossequio ai principi costituzionali rappresentati dagli articoli di cui alla parte I, articolo I della Costituzione impone il riconoscimento di un danno risarcibile in via d’equità nel limite di quanto provato, non escluso il danno esistenziale, “perché sostenuto da concrete dimostrazioni”.Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una decisione esemplare che potrebbe costituire un deterrente significativo per tutti coloro che si sentono padroni della strada non avendo rispetto degli altri utenti e creando anche situazioni di non raro pericolo.