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Corte tedesca vieta lo spioncino digitale della porta di casa

Corte tedesca vieta lo spioncino digitale della porta di casa

| Il 13, Mag 2014

“Massiccia violazione della privacy degli altri inquilini”

Corte tedesca vieta lo spioncino digitale della porta di casa 

“Massiccia violazione della privacy degli altri inquilini”

 

 

Fa discutere in Germania la notizia di un provvedimento della Corte Distrettuale
di Monaco di Baviera, rubricato con numero di riferimento 413 C 26749/13 che ha ordinato
al proprietario di un immobile la rimozione dello spioncino “digitale” per “/massiccia
violazione di un diritto fondamentale dei co-inquilini e visitatori/” quale la privacy.

Sono passati, infatti, i tempi in cui lo spioncino era un semplice buco, un foro
attraverso la porta, mediante il quale l’occhio si sforzava di carpire chi si trovasse
dall’altra parte.

Ma le moderne tecnologie lanciate dall’evolversi costante e progressivo della fotografia
digitale e della relativa riduzione dei costi, hanno consentito di ottenere immagini
straordinarie attraverso una semplice microcamera che possiede un’ottica in grado
di offrire una visione grandangolo. E così gli “spioncini” più recenti sono completamente
digitali, un sensore da videocamera riprende chi si ha di fronte e trasmette l’immagine
su un display LCD posto all’interno dell’immobile.

Il principio è identico a quello di un moderno telefono cellulare dotato di fotocamera:
il sensore davanti alla porta riprende l’immagine, e questa viene rappresentata nel
display LCD posto all’interno dell’appartamento.

Un apparecchio in apparenza discreto e pressoché invisibile, anche perché alcuni
modelli assomigliano in tutto e per tutto ai normali spioncini. Alcuni tipi permettono
di scattare fotografie o persino di effettuare riprese video. Addirittura ce n’è
qualcuno che, grazie agli infrarossi, offre una visione notturna (nightvision).

La funzione più innovativa è lo scatto automatico con un sensore di movimento,
in pratica ogniqualvolta una persona passa nel raggio di azione del sensore viene
scattata una fotografia e memorizzata all’interno di una scheda di memoria MicroSD.
Ciò avviene in maniera del tutto automatica, anche quando non si è in casa.

Un ottimo sistema per controllare chiunque salga le scale del condominio o comunque
passi davanti la nostra porta, insomma una sorta di telecamera di sorveglianza camuffata
da semplice spioncino e proprio per questo pericoloso “aggeggio” che, almeno in astratto
può essere lesivo del diritto alla riservatezza di qualunque persona si trovasse
nel raggio d’azione.

Ecco perché per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”
– anche alla luce della decisione del tribunale tedesco che comunque ha rilevato
i problemi aperti dall’utilizzo indiscriminato di questo strumento – è opportuno
segnalare a coloro che decidano di dotare le proprie residenze di tali apparecchi,
che l’obiettivo della telecamera deve essere posizionato in modo da riprendere
_solo la porta d’ingresso e non il pianerottolo_*; analogamente se si vuole sorvegliare
il proprio garage, la telecamera potrà riprendere solo il posto auto e non l’intero
garage. In tal senso, l’angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato
ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla
propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di
immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage
comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini; ciò, anche al fine di evitare
di incorrere nel “*_reato di interferenze illecite nella vita privata_*”.

Sul punto, peraltro, è intervenuto nuovamente il Garante della Privacy che nel confermare
tutti i precedenti provvedimenti in materia, ha ulteriormente chiarito a mezzo di
una propria circolare facilmente reperibile nel sito dell’Autorità, anche in seguito
alla recente entrata in vigore della riforma del “condominio”, che l’installazione
di sistemi di sorveglianza video che inquadrino esclusivamente l’area della porta
dell’appartamento del condomino o l’ingresso del suo box, senza riprendere anche
le parti comuni, non sono assolutamente in violazione della normativa vigente e sono
quindi lecite e consentite.

Le videoregistrazioni però devono rispettare la disciplina sulla privacy in particolare
il noto “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. A proposito, vale la pena ricordare,
oltre al citato e fondamentale divieto di riprendere le parti comuni, che le immagini
possono essere conservate per un massimo di 24-48 ore.