Gianni Speranza sì al codice etico adottato dalla Commissione Antimafia
redazione | Il 25, Set 2014
Bisogna restituire alla Calabria una politica pulita e la dignità delle sue istituzioni
Gianni Speranza sì al codice etico adottato dalla Commissione Antimafia
Bisogna restituire alla Calabria una politica pulita e la dignità delle sue istituzioni
“Alle prossime elezioni regionali tutti i partiti e tutte le liste si attengano al codice etico approvato dalla Commissiona Antimafia nei giorni scorsi. Non può, e non deve esservi nessun ombra sul prossimo consiglio regionale. Restituiamo alla Calabria una politica pulita e la dignità delle sue istituzioni”.
Il codice etico approvato prevede:
Art. 1
1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:
a)delitti consumati o tentati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b)delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all’art. 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;
c)agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 391-bis c.p.);
d)scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
e)estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);
f)riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
g)fraudolento trasferimento di valori (art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356);
h)omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);
i)attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);
j)nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a)sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;
b)siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c)abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo.
Art. 2
Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.
Art. 3
I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell’art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l’adesione al presente codice di autoregolamentazione.
Art. 4
La Commissione, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.