Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione aggravata Postare un commento offensivo corredato dalla foto della vittima integra il reato. La previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica che permette ai social media di essere una cassa di risonanza rilevante considerato l'elevato numero di utenti potenziali che può raggiungere
Postare un commento offensivo corredato dalla foto della vittima sulla bacheca di
facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione aggravata. Lo ha sancito
la Cassazione con la sentenza n. 8328/16, pubblicata il 1° marzo dalla quinta sezione
penale. La Cassazione si confronta con l’utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti
social network, e sottolinea la diffusività delle affermazioni che compaiono su
tali siti. Proprio in ragione del fatto che i commenti che compaiono su tali social
network hanno una diffusione capillare e potenzialmente illimitata, la Cassazione
ritiene che le offese espresse in tal modo debbano ritenersi aggravate. Per questo
il ricorso di un imputato è respinto in sede di legittimità che conferma la condanna
di 1.500 euro di multa per aver offeso la reputazione di un soggetto sulla nota piattaforma
di Facebook. Nell’ambito di un dibattito sul social media, l’imputato si lasciava
andare a commenti pesanti sulla vittima additandolo come «parassita del sistema
clientelare», con tanto di foto a corredo del post. Alcuni dei messaggi avevano
travalicato i limiti del diritto di critica, per sfociare in vere e proprie offese.
Per la Cassazione non c’è alcun dubbio: l’imputato va condannato per diffamazione
e per di più aggravata per aver usato come cassa di risonanza il noto strumento
di socializzazione e condivisione. La quinta sezione ricorda a questo proposito che
anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca
Facebook integra «un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595,
comma terzo, c.p., poiché la diffusione di un messaggio con tali modalità, ha potenzialmente
la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per
comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone,
sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali
gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in
primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume
il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti
al fine di una costante socializzazione». Pertanto, chi posta un commento sulla
bacheca facebook realizza la «pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità
del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di
persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo
tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta
dall’articolo 595 c.p.». Alla luce di questa ulteriore sentenza attenzione a dare
libero sfogo ai pensieri,commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti” , soprattutto su un social network, poichè si rischia una condanna
penale anche in termini di ristoro dei gravi pregiudizi subiti in conseguenza di
condotte antigiuridiche, quali come il reato di diffamazione aggravata.