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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

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Fareitalia Cosenza su esercizio della servitù di veduta La tematica spiegata dall'avvocato Pasqualino Gallo

Fareitalia Cosenza su esercizio della servitù di veduta La tematica spiegata dall'avvocato Pasqualino Gallo
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Spesso si verifica, nei rapporti tra due vicini, che l’uno, noncurante del disagio che avrebbe potuto provocare all’altro, decide di costruire nel proprio terrazzo una tettoia, con notevole menomazione dell’arieggiamento agli affacci e impedimento alla veduta nei confronti del condomino posto al piano di sopra.
Orbene, quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905 del codice civile; la norma ricollega il diritto di veduta alla distanza tra lo sporto dal quale si esercita la veduta e la nuova costruzione sul fondo vicino e, in tale ottica, deve rispettare la prescritta distanza.
A sottolineare ciò, principio peraltro previsto dall’articolo 907 del codice civile, è l’orientamento conforme della Suprema Corte in materia di tettoie e di distanze minime tra costruzioni.
Infatti, a più riprese la Suprema Corte ha ricordato che il limite di tre metri, previsto dal codice civile come distanza minima tra le costruzioni, deve essere rispettato e non solo in senso orizzontale, ovverosia tra edifici posti l’uno vicino all’altro, ma anche in senso verticale, ovverosia tra il proprietario del piano di sotto, che ha costruito la tettoia, e quello posto al piano di sopra che, affacciandosi dalle proprie finestre, non è più in grado di vedere il giardino sottostante o il cortile condominiale; e ha peraltro chiarito che il diritto di veduta è multidirezionale: non basta rispettare le distanze soltanto in senso orizzontale e verticale
Dunque, quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri.

Il Presidente Fareitalia Cosenza
Avv. Pasqualino Gallo