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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 05 DICEMBRE 2024

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Cassazione: “I bancomat devono essere accessibili al disabile” E' la legge che impone di consentire l’accesso a chi è costretto sulla sedia a rotelle

Cassazione: “I bancomat devono essere accessibili al disabile” E' la legge che impone di consentire l’accesso a chi è costretto sulla sedia a rotelle
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L’agenzia dell’istituto di credito deve adeguare lo sportello in modo che possa
beneficiare del servizio anche chi è costretto sulla sedia a rotelle. È quanto
emerge dalla sentenza 18762/16, pubblicata il 23 settembre dalla terza sezione civile
della Cassazione. L’accesso e la fruibilità del servizio bancomat, in edifici
pubblici o privati, deve essere “assicurato” in favore delle persone con disabilità
mediante la rimozione di tutti gli ostacoli architettonici e questo deve avvenire
anche in mancanza di “norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche
tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o parti
di questo debbano avere per consentire l’accesso”. Diversamente, la persona diversamente
abile può rivolgersi al giudice chiedendo la tutela antidiscriminatoria, che ben
può essere azionata nei confronti dei privati oltre che delle amministrazioni pubbliche.
Accolto il ricorso proposto dal correntista della banca proposto ai sensi dell’articolo
3 della legge 67/2006 contro la discriminazione delle persone diversamente abili.
Non conta che il regolamento di cui al dm 236/89 non contenga norme di dettaglio
per predisporre lo sportello all’utilizzo da parte di chi ha «ridotta o impedita
capacità motoria»: la barriera architettonica va eliminata in quanto costituisce
un ostacolo al comodo e autonomo utilizzo del servizio Atm e pone il cliente della
banca in posizione di svantaggio rispetto agli altri. Sta al giudice del merito individuare
i criteri tecnici da seguire, magari avvalendosi di altri regolamenti sopravvenuti,
se risultano utili; è rimessa alla sua alla sua discrezionalità l’adozione di
ogni altro provvedimento necessario a far cessare gli effetti della discriminazione.
E spetta al giudice del rinvio stabilire anche se il correntista ha diritto a essere
risarcito dalla banca per non aver potuto finora ritirare i soldi allo sportello:
bisogna verificare se sussistono gli estremi della responsabilità extracontrattuale
ex articolo 2043 Cc. L’istituto di credito rischia la pubblicazione della sentenza
di condanna su di un quotidiano locale. La parola torna alla Corte d’appello in
diversa composizione. Importante sentenza della Cassazione, commenta Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti” che rende obbligatorio il bancomat
a misura di disabile. Si spera che le banche vorranno tenerne conto, visto che in
parte finora non lo fanno.