Vaccini e malattie, si pronuncia la Corte di Giustizia UE Sono sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti per dimostrare che la patologia è stata causata dal vaccino. In assenza di consenso scientifico, il nesso di causalità si può stabilire in base a prossimità temporale tra somministrazione e insorgenza, assenza di precedenti familiari e numero di casi repertoriati
Nel momento in cui in Italia si vive un acceso dibattito sulla vaccinazione obbligatoria,
arriva dalla Corte di Giustizia Europea una significativa sentenza sul rapporto tra
vaccini e patologie collaterali che per Giovanni D’Agata, presidente dello“Sportello
dei Diritti”, senz’altro contribuirà ad infuocare la discussione. Il presupposto
della sentenza in questione, la 621/15, pubblicata il 21 giugno è una domanda che
sovente si ritrova nelle aule giudiziarie anche italiane: la malattia che ha colpito
un cittadino è stata causata dal vaccino? La risposta dei giudici europei è racchiusa
nel principio, secondo cui, in mancanza di consenso scientifico, la prova può essere
fornita con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. E tra questi: la
prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della
patologia, l’assenza di precedenti medici personali e familiari dell’interessato
e l’esistenza di un numero significativo di casi repertoriati in vicende analoghe.
La vicenda è arrivata fino alla Corte di Giustizia Europea, dopo che un cittadino
francese ammalato di sclerosi multipla, aveva fatto causa contro un gruppo farmaceutico
produttore del vaccino contro l’epatite B. Purtroppo il paziente era deceduto nelle
more del giudizio, ma i giudici europei, hanno rilevato che non ammettere alcuna
prova se non quella tratta dalla ricerca medica, avrebbe l’effetto di rendere troppo
difficile, se non impossibile, dimostrare la responsabilità del produttore: il che
equivarrebbe a vanificare gli obiettivi della direttiva Ue, che punta a tutelare
la sicurezza e la salute dei consumatori e garantire una giusta ripartizione dei
rischi inerenti alla produzione tecnica moderna tra danneggiato e produttore. Ciò
non significa, tuttavia, che si possa istituire un metodo di prova per presunzioni
che permetta di stabilire automaticamente l’esistenza di un nesso di causalità
in presenza di alcuni indizi concreti predeterminati. Non può non tenersi in considerazione
gli elementi e gli argomenti presentati a propria difesa dal produttore per giungere
alla spiegazione più plausibile dell’insorgenza del danno. Il giudice nazionale
deve, inoltre, preservare il suo libero apprezzamento quanto al fatto che una simile
prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento
in cui si ritiene in grado di formare il proprio convincimento definitivo.