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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024

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Processo “Re Artù”, bocciata l’ipotesi di riciclaggio Accolte le tesi difensive del penalista taurianovese Antonio Romeo, difensore di molti imputati

Processo “Re Artù”, bocciata l’ipotesi di riciclaggio Accolte le tesi difensive del penalista taurianovese Antonio Romeo, difensore di molti imputati
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A seguito della decisione della Suprema Corte di Cassazione, la seconda sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM avverso l’Ordinanza del Tribunale di Bologna con la quale è stata ritenuta la indeterminatezza e la genericità del capo d’imputazione relativo alla contestazione del reato di riciclaggio, con consequenziale restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare. Il processo tuttora in corso davanti alla prima sezione penale del Tribunale bolognese, prende avvio da una indagine inizialmente svolta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che culminò nell’applicazione di diverse misure della custodia cautelare in carcere per diversi indagati calabresi ed emiliani.

I fatti contestati riguardano la presunta violazione dei reati di truffa, falsificazione, associazione a delinquere e riciclaggio, e si riferiscono al tentativo di tutti gli imputati di smobilizzare un certificato di credito per il valore di 870 milioni di dollari, emesso dal Credito Suisse in favore del dittatore indonesiano Sukarno e poi finito indirettamente nella loro disponibilità. Da qui poi i diversi ma inutili tentativi di monetizzare l’ingente somma utilizzando i normali canali bancari. A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale in favore dell’autorità giudiziaria di Bologna sancita dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria , adito da tutti gli imputati all’esito dell’applicazione delle ordinanze cautelari, il processo ha avuto avvio davanti alla prima sezione del Tribunale Collegiale di Bologna, davanti al quale il ben nutrito collegio dei difensori degli imputati ha sollevato specifica eccezione di nullità del capo di imputazione relativo al contestato reato di riciclaggio che, stante la richiesta di rigetto da parte del PM e del difensore della costituita parte civile Unicredit, già Banco di Sicilia, veniva accolta dal Tribunale con restituzione degli atti al Giudice della fase precedente. Avverso tale decisione si opponeva il PM proponendo ricorso per cassazione con cui denunciava l’abnormità del provvedimento impugnato, chiedendo che la S C lo annullasse.

Davanti ai Supremi Giudici, veniva fissata l’udienza camerale del 24 novembre ed in tale circostanza l’avv. Antonio Romeo, difensore di alcuni imputati, depositava una articolata memoria difensiva eccependo l’inammissibilità del ricorso del PM evidenziando altresì che le censure della parte ricorrente erano prive di qualsiasi fondatezza giuridica ed inoltre, del tutto contrastanti con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente della Suprema Corte e soprattutto della stessa sezione decidente. Da qui la pronuncia della seconda sezione, che accogliendo tutte le argomentazione difensive del penalista taurianovese ha declarato l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.