Bancarotta, processo da rifare a melicucchese Era stato condannato a tre anni di reclusione. Accolto il ricorso formulato dal legale dell'uomo
Il processo si deve rifare: così ha deciso la V sezione della Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso formulato dal difensore del melicucchese Mangiaruga Salvatore in relazione alla sentenza di condanna con la quale la Corte d’Appello di Milano aveva condannato il predetto alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per il fallimento della società D.&T. Group. I fatti contestati risalivano al mese di Marzo del 2009. Nonostante la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale Collegiale di Como, il Mangiaruga impugnava la stessa chiedendo la riapertura dell’istruttoria dibattimentale in appello. I giudici milanesi, però, ritenevano inammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento in quanto tardiva, non essendo stata formulata nell’originario atto d’appello, ma proposta solamente con i motivi aggiunti, confermando, di fatto, la sentenza di primo grado ad anni 3 di reclusione.
Abnormità, quest’ultima, segnalata in sentenza dalla Suprema Corte che, ribadendo che la decisione circa la rinnovazione istruttoria deve ormai tener conto anche del testo dell’art. 533, comma 1 introdotto con la L. n. 46 del 2006, art. 5 – così come era stato segnalato, invano, dalla difesa – in forza del quale la colpevolezza deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio, conclude affermando che “il riferimento alla tardività dell’istanza di rinnovazione istruttoria è in sé sbagliato e la sentenza in esame risulta, inoltre, carente di motivazione circa la pertinenza e rilevanza delle nuove prove richieste e circa la loro idoneità ad incidere sulla prospettiva di riforma della sentenza di primo grado, giudizio prognostico che la Corte d’Appello era tenuta a formulare e che, al contrario, è assente nella sua decisione”.
“Occorre ribadire che, nel caso di specie, – continuano gli ermellini – l’istanza di rinnovazione istruttoria tendeva a dimostrare l’effettiva, concreta e piena estraneità dell’imputato alla complessiva gestione societaria, dato fattuale che sarebbe stato necessario verificare, anche in ossequio al canone della colpevolezza al di là del ragionevole dubbio.” Alla luce della pronuncia approfondita della Corte di Cassazione, il processo nei confronti di Mangiaruga Salvatore dovrà essere nuovamente posto al vaglio di una diversa sezione della Corte d’Appello di Milano che, adesso sì, dovrà necessariamente consentire alla difesa dell’imputato la riapertura dell’istruttoria dibattimentale.