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TAURIANOVA (RC), SABATO 23 NOVEMBRE 2024

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Calabresi in movimento: “Una città a pezzi, economia a debito” "A Reggio Calabria si continua a disincentivare"

Calabresi in movimento: “Una città a pezzi, economia a debito” "A Reggio Calabria si continua a disincentivare"
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Una Vergogna! Capita che ascoltando musica ad alto volume si possano creare inconvenienti con i vicini, ma ce ne vuole fino a superare la soglia della normale tollerabilità e diventare reato perseguibile dalla legge. Il Circolo Venezia Club di Reggio Calabria esemplare a conduzione familiare, e che intrattiene le serate reggine dei propri soci con musica dal vivo nei limiti consentiti dalla legge, senza arrecare alcun disturbo come da testimonianze varie. Ottimamente recensito su TripAdvisor. Sarebbe da premiare per le iniziative messe in campo e invece viene condannato e limitato nelle sue attività musicali dal vivo. Neppure fosse riguardato un locale notturno della Movida reggina, in piena estate.
Ecco la nota dell’avvocato Michele Fabio Gagliano a riguardo. “A distanza di quasi due anni dalle dichiarazioni a mezzo stampa del Presidente del circolo Venezia club, il Tribunale di Reggio Calabria, con l’ordinanza del 28.11.2018, sancisce l’intollerabilità delle immissioni sonore prodotte dal suddetto circolo, inibendone, con effetto immediato, l’attività sonora mediante musica dal vivo, con strumentazione acustica e/o amplificata. In particolare, al Circolo Venezia Club è stato ordinato di provvedere immediatamente alla realizzazione degli accorgimenti tecnici individuati nella perizia redatta dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, al fine di assicurare l’insonorizzazione fonoassorbente dei locali del circolo e l’installazione di un limitatore acustico nell’impianto sonoro dello stesso. La decisione del Tribunale, oltre a dirimere un’annosa controversia caratterizzata da distorte rappresentazioni della realtà, ripristina il vero senso della giustizia e della legalità. In uno Stato di diritto, orientato alla tutela del benessere del singolo individuo e della collettività, la salute e la tranquillità familiare all’interno della propria abitazione- valori che trovano riconoscimento a livello costituzionale e sovranazionale- non possono e non devono retrocedere innanzi a qualsivoglia esigenza imprenditoriale e/o ricreativa. Ed è per questo che la vittoria ottenuta dalla famiglia Scambia, con il patrocinio dell’avv. Michele Fabio Gagliano del foro di Reggio Calabria, diviene la vittoria di un’intera comunità che privilegia valori e principi quali la salute e la tranquillità domestica rispetto ad esigenze sicuramente più redditizie, ma destinate ad avere una portata recessiva”.
I limiti massimi da non superare sono fissati dalla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5000 euro in caso di inosservanza. Secondo cui “l’attività di un bar regolarmente autorizzato dall’autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all’uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un ‘mestiere rumoroso’, in quanto l’uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all’esercizio dell’attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447″ (Cassazione, sez. 3, n. 34920 del 18 agosto 2015). A questa legge sono collegati una serie di decreti attuativi e leggi regionali.
E Sui provvedimenti giudiziari e le contravvenzioni in tal senso si rimanda all’art. 659, primo comma, del Codice Penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche …. disturba le occupazioni o il riposo delle persone….” E, quindi, se, oltre al superamento dei limiti, si provoca disturbo alle persone che abitano nelle vicinanze, può scattare, appunto, anche la denunzia penale per il reato di cui all’art. 659, comma 1. Infatti, secondo la Cassazione, ciò avviene solo se vi è la “prova dell’attitudine dei rumori provocati a recare disturbo a una pluralità indeterminata di persone”; e non se arrechino “molestia solo al circoscritto numero degli occupanti degli appartamenti contigui”. In sintesi, bisogna che si vada oltre la “normale tollerabilità” e che sia messa in pericolo la “pubblica tranquillità” (Cass. sez. 1, n. 17670/2002). Di modo che. ‘integra’ il reato previsto dall’art. 659.
Il quadro giuridico è chiaro. Ma ci si chiede se in un paese civile sia ragionevole arrivare ad imporre delle sanzioni penali per poter regolare dei normali rapporti di convivenza civile tra ‘vicini di casa’, perché pare si tratti di questo, che potrebbero essere gestiti diversamente.
Al momento il Circolo Venezia Club risulta condannato per immissioni sonore addirittura intollerabili, ed è stato accolto il ricorso in via d’urgenza. Il Movimento liberazione Italia, e Calabresi In Movimento si dice vicino al Circolo Venezia Club ed esprime tutta la sua solidarietà a riguardo.
Calabresi in Movimento