“Triplice omicidio colposo. Assolto il Comandante della Polizia Municipale di Oppido Mamertina” La difesa del Dott. Bruzzese, sostenuta dagli Avv.ti Alfredo Giovinazzo ed Eugenio Speranza del Foro di Palmi, ha dimostrato, durante la lunga e faticosa istruttoria dibattimentale nel corso della quale sono stati escussi circa venti testi
Si è conclusa ieri, 30/11/2020, l’attività processuale in relazione alla delicatissima vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, il Dott. Michele Bruzzese, Comandante della Polizia Municipale di Oppido Mamertina, iniziata con il procedimento nr. 20/2014 R.G.N.R., nel quale il predetto risultava imputato per i reati di cui agli artt. 40 comma 2, 113 e 589 c.p..
All’imputato veniva contestato il reato di omicidio colposo, per aver, nella sua c.d. “posizione di garanzia”, omesso di apporre idonee barriere di protezione e di segnalare dei gradini abusivamente realizzati davanti la porta di ingresso di alcune abitazioni site su di una strada comunale della Frazione di Piminoro del Comune di Oppido Mamertina, contribuendo così a cagionare la morte di A. N., M. A. e G.G., decedute a seguito del ribaltamento, con conseguente impatto sul muro di un’abitazione, dell’autovettura a bordo della quale le stesse di trovavano.
Il Tribunale di Palmi in Composizione Monocratica, presieduto dall’On.le Giudice Dott.ssa Porchi, ha emesso nei confronti del Comandante sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.
La difesa del Dott. Bruzzese, sostenuta dagli Avv.ti Alfredo Giovinazzo ed Eugenio Speranza del Foro di Palmi, ha dimostrato, durante la lunga e faticosa istruttoria dibattimentale nel corso della quale sono stati escussi circa venti testi, oltre il controesame dei consulenti tecnici della costituita parte civile e del Pubblico Ministero, nonché tramite l’esame del proprio tecnico di fiducia, Ing. Michele D’Agostino e la produzione documentale depositata, la mancanza della colpa nel comportamento dell’imputato, in qualsiasi gradazione comunque ipotizzabile.
L’aver individuato, da parte dell’Ufficio di Procura, una posizione di garanzia nella figura del Comandante, ciò non ha costituito una automatica responsabilità dello stesso nella causazione dell’evento.
Infatti, la difesa ha specificato che la pubblica accusa avrebbe dovuto provare ulteriori elementi costitutivi della fattispecie omissiva impropria contestata.
In particolare, avrebbe dovuto provare, oltre ogni ragionevole dubbio e con probabilità vicina alla certezza, che se l’imputato avesse tenuto la condotta doverosa richiesta, il tragico evento non si sarebbe verificato.
Invero, i legali, dopo aver effettuato un’attenta analisi su quanto disposto dall’art. 40 comma II cod. pen., hanno evidenziato che nel caso di specie, per come statuito dalla normativa in materia, alcuna omissione era stata posta in essere dall’imputato, ed in estremo subordine, se omissione ci fosse stata, comunque l’evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato, a causa del provato malfunzionamento della centralina dell’autovettura che ha determinato un’accelerazione anomala della stessa.
Pertanto, nell’esaustiva e dettagliata discussione, il collegio difensivo ha evidenziato, in modo inconfutabile, la carenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie incriminante a carico del proprio assistito.
Chiosa ancora l’Avv. Alfredo Giovinazzo: ”Con la lettura del dispositivo di ieri, si è messo fine alla vicenda processuale che ha colpito il Dott. Michele Bruzzese. Tuttavia, sia l’imputato, che i propri difensori, hanno sempre rispettato il dolore che ha colpito l’intero nucleo familiare della costituita parte civile, per la tragica perdita, rimanendo vicini al cordoglio della stessa”.