Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Torna su

Torna su

 
 

Sentenza omicidio Ascone, Il comune di Rosarno era presente nella lettura del dispositivo Avevamo scritto che nella lettura del dispositivo non era presente il Comune di Rosarno e ce ne scusiamo con gli interessati

Sentenza omicidio Ascone, Il comune di Rosarno era presente nella lettura del dispositivo Avevamo scritto che nella lettura del dispositivo non era presente il Comune di Rosarno e ce ne scusiamo con gli interessati

Riceviamo e pubblichiamo dall’avv. Rosario Casella difensore di parte civile del Comune di Rosarno in quanto avevamo scritto l’assenza dei legali di parte civile durante la lettura del dispositivo. L’avvocato precisa che era presente e ce ne scusiamo con il legale e con le parti interessate.
(GiLar)

“Scrivo quale difensore del comune di Rosarno, parte civile costituita nell’ambito del procedimento
penale a carico di Figliuzzi, Sturiale e Trapasso, imputati per l’omicidio di Agostino Ascone.
Il riferimento è alla notizia pubblicata il 7 maggio 2024 sul sito web
https://www.approdocalabria.it/giornale/ultimora-omicidio-ascone-condannati-allergastolo-gliamanti-presunti-autori-dellassassinio/ .
L’articolo, nel commentare la notizia della condanna degli imputati per l’omicidio di Agostino
Ascone, riporta il seguente « …Liquidati 50mila euro ai Comuni di Rosarno e Taurianova,
quest’ultimi al pronunciamento della sentenza erano assenti (sic!), e non è stato un segnale positivo
per un’orribile storia che ha scosso una comunità intera.»
L’informazione è scorretta, poiché il comune di Rosarno, da me rappresentato e difeso, si è costituito
parte civile a seguito di deliberazione della Commissione Straordinaria, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica per l’allora gestione provvisoria dell’Ente ed è stato regolarmente
presente – secondo le regole del codice di rito – nel procedimento in questione.
L’articolista, nell’affermare di un’inesistente assenza alla lettura del dispositivo da parte dell’Ente da
me rappresentato, denota una scarsa conoscenza delle regole processuali circa l’immanenza della
parte civile nel processo penale.
La presente ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 L. 47/1948.”