Allarme strade dissestate
redazione | Il 08, Apr 2011
Cassazione: “La responsabilità degli incidenti è del Comune”
di MARIA RITA CURINGA
Allarme strade dissestate
Cassazione: “La responsabilità degli incidenti è del Comune”
Da Reggio Emilia col viale Piave, a Trani con via Fani, da Cosenza a Catania, migliaia di strade rese impraticabili da buche che sembrano voragini, che qualche volta vengono “tappezzate” alla meno peggio, ma che certo non garantiscono la buona circolazione, creando un serio pericolo per gli automobilisti e i pedoni. Una svolta positiva a questo problema arriva però dalla sentenza n° 1691 della terza sezione civile della Cassazione che ammonisce: «I Comuni sono tassativamente obbligati a rimuovere buche, bolle o, in generale, tutte quelle insidie per strada che possono causare incidenti e cadute dolorose. Se i Comuni non si attivano – avverte la Cassazione – saranno chiamati a rispondere in sede penale per le lesioni causate ai cittadini», e prosegue ribadendo che: «la responsabilità del dirigente del Comune è quella di cautelare, in quanto onerato della manutenzione proprio rimuovendo quelle situazioni di irregolarità da cui e’ prevedibile possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti». L’amministrazione comunale quindi è sempre responsabile della manutenzione delle strade, anche se appalta a una società esterna la cura di queste. Se, quindi, un cittadino scivola per strada su una buca o su una macchia di olio, è il Comune a doverne rispondere in giudizio. Il caso riguarda un cittadino caduto col motorino a causa di una macchia d’olio su una strada di Roma. L’incidente gli aveva causato lesioni gravi e per questo l’uomo aveva fatto causa al Comune. L’amministrazione capitolina aveva tentato di ricorrere sostenendo di non essere responsabile della manutenzione di quella strada perché il servizio era appaltato a una società esterna. La Cassazione non ha accolto le tesi del Comune e ha ricordato che: «Il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato delle cose che hanno in custodia è applicabile nei confronti dei Comuni quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi». Inoltre, anche se il comune aveva delegato un’altra società, questo, secondo i giudici, non sottrae l’amministrazione da una sua responsabilità per garantire le strade sicure, perché il contratto è uno strumento «tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale».
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