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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 22 DICEMBRE 2024

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Ciambrone (Fli): “Il doppio incarico del sindaco di Catanzaro Traversa è incompatibile”

Ciambrone (Fli): “Il doppio incarico del sindaco di Catanzaro Traversa è incompatibile”

| Il 12, Dic 2011

“Intervenga il Prefetto”

Ciambrone (Fli): “Il doppio incarico del sindaco di Catanzaro Traversa è incompatibile”

“Intervenga il Prefetto”

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Quando la Consulta emise la, ormai, nota Sentenza sull’incompatibilità del doppio incarico, la n. 277 del 22 ottobre 2011, molti brindarono inviando SMS agli amici con svariati testi. Da subito abbiamo pubblicato dei commenti alla decisione della Corte Costituzionale cercando di applicare ciò che il Nostro Professore di Diritto Costituzionale ci aveva insegnato essere sintetici ed esaustivi! Avevamo scritto che il nostro Sindaco On.Le Michele TRAVERSA aveva dieci giorni di tempo per decidere, a far data dalla pubblicazione della Sentenza della Consulta, e auspicavamo una presa di posizione politica e, soprattutto, amministrativa al fine di non meritare un Sindaco part time bensì a tempo pieno. In data 07 novembre 2011, decisione n. 249, la Corte Costituzionale, consequenzialmente alla sua decisione di ottobre, ha confermato l’incompatibilità tra le cariche di Sindaco e di deputato “stracciando” la leggina (regione Sicilia) nella parte in cui prevedeva che “ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza”. Tale leggina, in buona sostanza, rinviava al terzo grado di giudizio (quello innanzi la Suprema Corte di Cassazione) l’obbligo di optare per una carica in luogo dell’altra (Sindaco o parlamentare). Sino ad ora avevamo preferito non ritornare sull’argomento al fine di rispettare le decisioni politiche da prendere in “CASA DI ALTRI” ma dopo aver letto l’ultimo intervento del Consigliere Domenico TALLINI e quelli precedenti del Consigliere Salvatore SCALZO, con argomenti condivisibili e condivisi, abbiamo deciso di evidenziare nuovamente che la città di Catanzaro e i suoi cittadini non possono più aspettare! La decisione che il Sindaco TRAVERSA deve prendere non è una questione privata, come giustamente ha sostenuto Domenico TALLINI, ma nemmeno politica  bensì, a nostro avviso, di buon andamento della pubblica amministrazione. Le norme sull’incompatibilità tra cariche elettive sono dirette, come c’insegna la Consulta, a salvaguardare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.). Il cumulo (le doppie poltrone) tra la carica elettiva nazionale (l’essere parlamentare) e quella locale (l’essere Sindaco) incide negativamente sia sulla imparzialità, in quanto può determinare una interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell’Assemblea Parlamentare e le funzioni amministrative dell’ente locale il Comune di Catanzaro; sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l’eletto è parte.  Non è difficile, quindi, ipotizzare che più volte diversi dipendenti e dirigenti comunali avendo necessità di comunicare con  il Sindaco della città e quindi con l’On. TRAVERSA, ad ogni contatto telefonico, si siano sentiti, più volte, magari rispondere: “sono a Roma chiamami più tardi” e così via discorrendo!  TRAVERSA non può cumulare le cariche fino al momento indeterminato nel quando? Proprio per evitare ciò, le norme statali che regolano l’accertamento in via giudiziale delle incompatibilità stabiliscono che il termine di dieci giorni per l’esercizio del diritto di opzione decorre dalla notifica del ricorso (a nostro avviso equivalente alla data di pubblicazione della Sentenza della Consulta). Forse è per questo che un cittadino catanzarese, a quanto pare, ha presentato un ricorso all’Autorità Giudiziaria. La Consulta, com’è noto, in un altra decisione si è espressa nel senso che la necessità di rimuovere la causa d’incompatibilità deve essere fatta entro un termine ragionevolmente breve! La stessa Corte Costituzionale ha chiarito che non può essere invocato, ai fini dell’esercizio del diritto di opzione tra cariche incompatibili, il termine non superiore a trenta giorni. La norma statale non fa, infatti, riferimento all’accertamento giudiziale, bensì a quello amministrativo, compiuto dall’organo elettivo di cui l’interessato è componente. In considerazione che altri deputati regionali e nazionali, in situazioni analoghe a quella dell’On. Michele TRAVERSA, rispettosi dei pronunciamenti della Corte Costituzionale hanno rimosso la propria condizione d’incompatibilità, il Sindaco di Catanzaro è tra i pochi, se non l’unico, che non ha dato ottemperanza ovvero esecuzione  alle sentenze della Consulta. Tanto considerato, ritengo, che adesso debba intervenire il Sig. Prefetto di Catanzaro per quanto di Sua competenza, anche in virtù dell’art. 70 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. L’art. 70 “Azione popolare” al  secondo comma, com’è noto, consente al Prefetto di esercitare l’azione per far dichiarare la decadenza,) ed in conformità alle superiori decisioni della Corte Costituzionale, affinchè venga ripristinata la piena legalità della decisioni dei Giudici costituzionali. Almeno in questa vicenda il noto slogan dell’On. Michele TRAVERSA, che lo ha accompagnato nella recente campagna elettorale, “detto fatto” non si può dire, davvero, sia stato messo in pratica. Ma si sa, la pratica è una cosa, e non solo per il Sindaco TRAVERSA, la teoria è un altra …?! 
Luigi CIAMBRONE (FLI Calabria)

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