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Accordi economici, istruzioni per l’uso

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tratto da “Il Calcio Illustrato.it”. Ricerca documentaria di Sigfrido Parrello
Come noto, ai sensi dell’art. 94, i calciatori e le calciatrici tesserati per società
partecipanti ai campionati nazionali devono stipulare, con i club di appartenenza,
accordi economici, in forma scritta e predisposti su modello federale, che prevedano
il compenso riconosciuto all’atleta, entro i massimali previsti dalla norma succitata,
per lo svolgimento dell’attività sportiva, oppure la gratuità della prestazione.
Allo stesso modo, tutte le società dilettantistiche possono sottoscrivere e depositare
accordi economici con i tecnici, anche in questo caso soggetti a disciplina particolare
in ragione dello status posseduto dall’allenatore (professionista o dilettante).
In passato “Il Calcio Illustrato” si è occupato del tema, prevalentemente affrontando
l’argomento sotto il profilo “fisiologico” e strettamente economico, con individuazione
dei requisiti di validità degli accordi, massimali economici e forme alternative
di previsione del compenso.
Nel presente contributo, invece, la fattispecie sarà esaminata tenendo conto delle
modificazioni regolamentari e della giurisprudenza di settore, dal punto di vista
della rilevanza disciplinare di determinate condotte connesse alla predisposizione
e all’esecuzione di tali negozi.
IL MANCATO DEPOSITO
Come noto, l’accordo economico stipulato con gli atleti “non professionisti” deve
essere depositato, ai sensi dell’art. 94ter NOIF, entro 15 giorni dalla sottoscrizione,
a cura della società, o entro 25 giorni, ove vi provveda il calciatore. Il termine
suindicato, tuttavia, deve intendersi meramente ordinatorio, ragione per cui il ritardo
nell’inadempimento non determina né l’invalidità dell’accordo né il deferimento da
parte della Procura Federale.
Tuttavia, negli ultimi anni, successivamente alla modifica dell’art. 107 NOIF e all’introduzione
della previsione secondo cui ‘l’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei
calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art.
94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso
precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi’, ha determinato maggiore
attenzione, da parte degli uffici federali, in ordine alla tempestività nel deposito
tanto che, ad esempio, il Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale,
stagione sportiva 2013/2014, ha stabilito, al punto E), che ‘le società partecipanti
al Campionato Serie D 2012/2013 dovranno depositare e/o inviare al Dipartimento Interregionale,
entro e non oltre il 30 settembre 2013, l’elenco dei calciatori “non professionisti”
utilizzati nella prima squadra e in quella Juniores, allegando i relativi accordi
economici (ivi compresi quelli a titolo gratuito), in conformità a quanto disposto
dall’art. 94 ter delle NOIF. Gli accordi economici dei calciatori, sottoscritti in
data successiva al 30/9/2013, dovranno essere depositati e/o inviati al Dipartimento
contestualmente al tesseramento (entro 15 giorni dalla Società e/o 25 giorni dal
calciatore). La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, comporterà la
trasmissione degli atti alla Procura Federale’.
Siffatta prescrizione – per la verità applicata, per il momento, con una certa elasticità
– assolve alla ratio di evitare l’elusione, da parte dalle società, dell’obbligo
di deposito degli accordi economici in occasione del deposito della “lista di svincolo”
nel mese di dicembre; si intende, altresì, garantire la massima tutela avanti alla
Commissione Accordi Economici Lnd agli accordi economici stipulati ex art. 94ter
NOIF, altrimenti inefficaci.
Il mancato deposito degli accordi costituisce violazione disciplinare, sanzionata
dalla competente Commissione Disciplinare su deferimento della Procura Federale.
Tuttavia, se, fino ad alcune stagioni fa, l’inadempimento veniva punito in misura
piuttosto lieve (Cfr., tra le tante, C.U. n. 12/CDN del 12 luglio 2009, con cui la
Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto ad una società di calcio femminile
responsabile del mancato deposito l’ammenda di € 1.000,00, con inibizione per tre
mesi al Presidente), nel corso del tempo è emersa l’esigenza di colpire con maggiore
severità siffatto inadempimento, in considerazione del fatto che, spesse volte, diventa
più conveniente esporsi al deferimento ed alla conseguente ammenda, se ciò può consentire
di aggirare gli obblighi di pagamento nei confronti dei propri tesserati.
In altre parole, capita sovente che società, intenzionate a non rispettare gli impegni
assunti con i propri giocatori e tecnici, omettano il deposito degli accordi economici,
accettando di buon grado la modesta pena pecuniaria, a seguito di deferimento, a
fronte della privazione di efficacia e venir meno della tutela per i contratti stipulati
con i calciatori o gli allenatori.
In particolare, come chiarito dalla Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 54
del 20 febbraio 2014), ‘non può revocarsi in dubbio che il mancato tempestivo deposito
degli accordi economici costituisce di per sé espressione di un ancor più grave inadempimento
in quanto, nella ipotesi in cui la Società non rispettasse siffatti accordi, il calciatore
non troverebbe tutela nell’ambito federale e sarebbe indotto ad adire l’AGO per il
soddisfacimento del proprio diritto di credito. Infatti, come già si è evidenziato
in un caso analogo, mutuando da Commissione vertenze economiche, decisione 18 gennaio
2013 (C.U. n. 16/D 21 gennaio 2013) richiamata nella parte motiva del deferimento,
“l’eventuale omesso deposito dell’accordo economico nei termini prescritti … non
può che comportare appunto l’inefficacia dell’accordo medesimo”, di guisa che non
vi sarebbe luogo a procedere da parte della Commissione accordi economici Lnd, che
fosse adita in punto di mancato rispetto dell’accordo non depositato’.
Per tali ragioni, la tendenza attuale muove verso l’inasprimento delle pene che,
seppure non cristallizzate in norme ad hoc, si sta affermando in giurisprudenza.
Meritevole di menzione, sul punto, il C.U. n. 23/CDN del 10 ottobre 2013, con il
quale la società che aveva omesso il deposito di un solo contratto è stata raggiunta
dall’ammenda di € 3.000,00, laddove la Procura Federale, in funzione di organo requirente,
aveva formulato richieste sanzionatorie proponendo la penalizzazione di punti in
classifica.
L’INADEMPIMENTO DELL’ACCORDO ECONOMICO
Come noto, gli accordi economici depositati, stipulati con calciatori e allenatori,
trovano tutela innanzi alla Commissione Accordi Economici c/o Lnd, per quanto attiene
ai primi, ed al Collegio Arbitrale c/o Lnd, per quanto concerne i secondi.
Pertanto, i tesserati a cui non siano stati corrisposti i compensi dovuti possono
rivolgersi al competente organo di giustizia economica costituito presso la Lnd a
tutela dei propri diritti.
Recentemente, la Procura Federale ha ritenuto disciplinarmente rilevante anche il
mancato tempestivo adempimento, giungendo a deferire società dilettantistiche, già
condannate dagli organi di giustizia economica, ‘per avere, in violazione ai principi
di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere quanto stabilito nell’accordo
economico concluso con il calciatore’. In altre parole, preso atto dell’inadempimento
della società, la Procura Federale lo ha considerato rilevante anche sotto il profilo
disciplinare, con conseguente deferimento della società e richiesta – solitamente
– di applicazione dell’ammenda a carico del club e dell’inibizione a carico del legale
rappresentante.
Tuttavia, la Commissione Disciplinare Nazionale, nelle fattispecie quali quella sopra
descritta, ha ritenuto – in maniera univoca – che ‘la condotta addebitata alla Società
Rosignano Sei Rose configuri un mero inadempimento contrattuale, al quale si può
porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall’Ordinamento federale per la
tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti
pregiudizievoli.
Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale
– un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità
sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell’art. 91 n.
2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l’inosservanza
da parte dalla Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e
da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo. Nel caso di specie
è pacifico, inoltre, che la Società R. S. R., all’esito dell’iter procedurale e nei
termini tassativi imposti dalle normative federali, ha provveduto al pagamento di
quanto dovuto al proprio calciatore, ottemperando pertanto agli obblighi derivanti
dalle norme regolamentari ed in particolare dall’art. 94 ter delle NOIF, alla cui
inosservanza consegue, come espressamente previsto e codificato, l’applicazione di
sanzioni disciplinari’ (C.U. n. 30/CDN del 28 ottobre 2013, ma anche, nella stessa
direzione, C.U. n. 27/CDN del 22 ottobre 2013).
In altre parole, la Commissione Disciplinare Nazionale ha chiarito, con varie pronunce
del medesimo tenore, intervenute nel periodo ottobre 2013 – febbraio 2014, che il
mero inadempimento all’accordo economico non costituisca violazione disciplinare,
integrata soltanto qualora, all’esito di decisione divenuta definitiva degli organi
di giustizia economica, il club condannato non provveda al pagamento entro 30 giorni
dalla notifica della pronuncia.APPROFONDIMENTI Adempimento delle decisioni
L’inottemperanza della decisione degli organi di giustizia economica
Come detto, la tutela per calciatori ed allenatori, a fronte dell’inadempimento,
da parte dei club, degli accordi economici in ambito dilettantistico, è garantita
dalla Commissione Accordi Economici, per i primi, e dal Collegio Arbitrale per quanto
riguarda i secondi.
L’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, in proposito, dispone che ‘il
mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF [30
giorni dalla definitività della pronuncia delle somme accertate dalla Commissione
accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) o dalla Commissione vertenze
economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica
in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della Lnd per gli allenatori tesserati
con società dilettantistiche’.
Proprio a tale scopo, onde verificare la regolarità dell’adempimento delle decisioni,
gli organi di giustizia richiedono ai club condannati al pagamento, all’atto della
trasmissione del provvedimento definitivo, di documentare al Comitato / Divisione
/ Dipartimento di appartenenza l’avvenuto pagamento, mediante trasmissione della
prova della transazione bancaria, dell’assegno o della liberatoria firmata dal calciatore.
Ove ciò non avvenga, la Procura Federale, ricevuta la segnalazione, eleva il deferimento
che – solitamente – si conclude, ove venga accertato l’inadempimento, con l’irrogazione
dell’inibizione di sei mesi a carico del legale rappresentante della società, nonché
della penalizzazione in classifica di un punto per ogni statuizione rimasta priva
di tempestiva esecuzione (destinata ad essere incrementata di un ulteriore punto
in caso di recidiva) a carico dei club.
In argomento, di sicuro interesse, rappresentando un leading case, il precedente
dell’ACR Messina S.r.l. nella stagione 2011/2012, deciso dalla Corte di Giustizia
Federale a Sezioni Unite, con motivazioni pubblicate su C.U. n. 38/CGF del 30 agosto
2012.
Giudicando la predetta fattispecie, il massimo organo endofederale ha individuato
alcuni importanti principi informatori ai fini della corretta interpretazione della
norma, affermando che ‘le norme federali sopra richiamate impongono alle Società
di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici
della Lnd entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con
la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme
nel termine di cui sopra.
Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Procura
Federale […] ovvero che la società A.C.R. Messina S.r.l. non avrebbe provveduto
a comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento delle somme
di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici, per come indicato nella
comunicazione delle predette decisioni. Ciò che rileva, ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di cui all’art. 94-ter, comma 11 il pagamento delle somme nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici
e non la comunicazione, entro il predetto termine, di avere provveduto al pagamento
medesimo. Né alcun rilievo assume, ai fini che ci occupano, la circostanza che i
predetti pagamenti siano avvenuti in contanti ovvero in violazione delle norme (art.
25 della legge n. 133/99) che impongono l’utilizzo di modalità di pagamento tracciabili
per le movimentazioni finanziarie di importo superiore ad € 516,56; la predetta norma
attiene, infatti, alla disciplina fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello
sport dilettantistico e non assume alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento della
violazione della norma federale di cui all’art. 94-ter, comma 11, NOIF’.
I descritti principi risultano perfettamente recepiti dagli organi di giustizia sportiva
tanto che, in una recente decisione, la Commissione Disciplinare Nazionale, con C.U.
n. 52/CDN del 13 febbraio 2014, ha prosciolto una società di Eccellenza e il proprio
legale rappresentante, deferiti per il presunto mancato adempimento a una decisione
della Commissione Accordi Economici, affermando che ‘risulta invece del tutto irrilevante
che la Società GSD R.S.R. non abbia provveduto a comunicare al Comitato Interregionale
l’avvenuto pagamento delle somme dovute, in quanto, come già statuito da questa Commissione
con altre analoghe decisioni, ciò che rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo
di cui all’art. 94 ter comma 11 NOIF è il semplice pagamento delle somme di denaro
nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della C.A.E., e non
la comunicazione, entro il predetto termine, di avere provveduto al pagamento. Come
a nulla rileva che il pagamento sia avvenuto con denaro contante’.