Ali sulla mediazione obbligatoria
redazione | Il 07, Dic 2012
“Tra le otto ordinanze di rimessione due sono state emesse a Catanzaro, ecco la sentenza n. 272 della Consulta”
Ali sulla mediazione obbligatoria
“Tra le otto ordinanze di rimessione due sono state emesse a Catanzaro, ecco la sentenza n. 272 della Consulta”
Riceviamo e pubblichiamo:
Dopo l’attesa suscitata dal comunicato stampa del 24 ottobre scorso con il quale la Corte Costituzionale aveva anticipato la dichiarazione d’incostituzionalita’ della mediazione obbligatoria, ecco ora la sentenza n. 272 depositata ieri, e la parola passa al parlamento se lo vuole. Fra i giudici remittenti anche due ordinanze del Giudice di Pace di Catanzaro. L’Osservatorio Giustizia di Area Liberale Italia per Catanzaro si e’ riunito e ha commentato la sentenza cercando di focalizzare i punti salienti della decisione. La Corte, richiamandosi anche alla normativa comunitaria, ha evidenziato non solo l’eccesso di delega del governo ma anche l’onerosita’ della mediazione e l’aspetto della formazione del mediatore. Anche il foro di Catanzaro ha partecipato alla questione giuridica attraverso due ordinanze di rimessione dell’Ufficio del Giudice di Pace. In un caso il rimettente premetteva di essere investito del procedimento civile promosso al fine di accertare il diritto ad ottenere la restituzione di due libri concessi in comodato. Il giudice catanzarese aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost., in quanto se il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo e questo costo non è meramente simbolico, come appunto previsto dalla disposizione indicata, ciò significa che l’esercizio della funzione giurisdizionale è subordinato al pagamento di una somma di denaro che non va allo Stato, bensì ad un organismo che potrebbe avere anche natura privata. Si tratterebbe, poi, di un esborso che non potrebbe considerarsi nemmeno «razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione», poiché questi esborsi sarebbero da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento. Il Giudice di pace di Catanzaro, in un altro caso, ha sollevato la questione d’incostituzionalita’ e in punto di fatto, il rimettente riferiva che la materia oggetto della domanda concerneva una richiesta di indennizzo derivante da contratto assicurativo.
Le otto ordinanze di rimessione ponevano questioni identiche, o tra loro strettamente connesse, in relazione alla normativa censurata e due sono state emesse a Catanzaro. La Consulta ha chiarito che il modulo richiamato dal legislatore delegante era, dunque, di fonte volontaria, il che non si concilia (pur volendo considerare quel richiamo come non vincolante) con un’opzione a favore della mediazione obbligatoria. La cancellazione della mediazione obbligatoria, secondo la Corte Costituzionale, non investe l’aspetto formale ma sostanziale. In sintesi: il delegante Parlamento aveva concesso delega solo su quella volontaria e il governo ha “abusato” legiferando su quella obbligatoria. Quest’ultima investe problematiche che attiene alla eccessiva onerosita’ (un vero e proprio bussines da centinaia di milioni di euro) a favore di privati. Un altro aspetto, di non poco conto, e’ quello relativo alla formazione dei mediatori. ALI si e’ sempre schierata contro la mediazione obbligatoria che si inseriva in un solco errato di “privatizzazione” della giustizia civile e commerciale. ALI e’ per una “giustizia per tutti” e non solo per chi puo’ spendere in balzelli non dovuti a privati. Com’e’ noto il tentativo “manu militari” della lobby della mediazione obbligatoria di reinserirla nella legge di stabilita’ non e’ riuscito per l’attento controllo operato nelle Commissioni parlamentari. Le motivazioni della Consulta, depositate ieri, non lasciano margini a dubbi: sulla materia basta con gli abusi (eccesso di delega) e la parola passa ora, se lo vorra’, al Parlamento.
Osservatorio Giustizia ALI per Catanzaro