Anci Calabria, Sulla problematica della riapertura delle Scuole “in presenza reso atto del chiarimento interpretativo pervenuto in via alquanto singolare col “Comunicato stampa del Tribunale Amministrativo”, che ha, comunque, posto fine alla discussione circa l’applicazione “erga omnes” del Decreto di sospensiva e registrata la decisione del Presidente f.f. della Regione Calabria
In seguito al Decreto del TAR n. 609 del 23.11.2020 che ha disposto la sospensiva della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 14.11.2020 ed alla sopravvenuta Ordinanza del Ministero della Salute che ha tramutato la condizione del territorio della Regione Calabria da “Zona Rossa” a “Zona Arancione” si è apert0 tra i Sindaci un acceso confronto relativo alla necessità di determinarsi relativamente alla opportunità o meno di differire la ripresa della Scuola “in presenza” e ciò, particolarmente, per quegli ordini e gradi ove detta tipologia di attività didattica era stata sottoposta a sospensione in particolare per effetto dell’impugnano provvedimento del P.G.R. sopra citato.
Preso atto del chiarimento interpretativo pervenuto in via alquanto singolare col “Comunicato stampa del Tribunale Amministrativo”, che ha, comunque, posto fine alla discussione circa l’applicazione “erga omnes” del Decreto di sospensiva e registrata la decisione del Presidente f.f. della Regione Calabria e del “Delegato del soggetto attuatore” di non assumere in merito ulteriori atti volti a riproporre la limitazione censurata, tra i Sindaci si è aperta una vivace discussione circa la necessità e/o opportunità di convenire una linea comune per gestire la situazione nel periodo di prosieguo sino alle vacanze natalizie.
E’ da evidenziarsi in proposito che in diverse realtà, per motivate ragioni ivi riscontrate, sono tutt’ora in vita Ordinanze Sindacali – adottate ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. – e non revocate e che, pertanto, esplicano valido effetto fino allo scadere o alla revoca e che questi provvedimenti vengono esplicitamente riconosciuti efficaci e legittimi anche dal pronunciamento (e successiva interpretazione) del Tribunale Amministrativo.
Si pone, quindi, soltanto la esigenza su come coordinarsi di qui innanzi.
E’ doveroso rammentare che la cornice normativa che sovraintende alle situazioni in corso è esistente ed alquanto nutrita in termini di previsioni che vanno ricercante nei D.P.C.M., nell’Ordinanza Ministeriale ed in particolare nelle Linee Guida ove si prevedono misure, procedure e comportamenti di dettaglio ai quali ciascun soggetto preposto negli Istituti Scolastici deve richiamarsi (Dirigenti Scolastici in primis) e della cui esistenza e riferimento tengono conseguentemente conto Ufficio Scolatico Regionale e Comuni.
Pertanto, è da desumersi preliminarmente che la ipotesi di concertazione tra i Comuni su come regolare il funzionamento delle Scuole di diverso livello nei propri territori, con l’eventuale coordinamento di ANCI, non può essere immaginata come una normale sintonica decisione tipica dei momenti di programmazione amministrativa per i motivi di seguito meglio esplicitati.
Le disposizioni contenute nei D.P.C.M. fissano le regole (distinguendo, quasi su tutto, ciò che è proibito, da ciò che è invece consentito) ma salvaguardando sempre la possibilità che sia al livello regionale (con Ordinanza P.G.R.), sia a livello comunale (con Ordinanza Sindacale ex art. 50 del TUEL) possano, in presenza di particolari situazioni di necessità o pericolo, essere adottati provvedimenti di maggiore restrizione.
Ciò va indispensabilmente evidenziato in quanto l’ipotesi di assumere in forma generalizzata disposizioni di differimento della scuola “in presenza”, non già comprese dalle disposizioni nazionali vigenti (e ora la Calabria è pure “Zona Arancione”), col solo criterio di aver condiviso trasversalmente tra i livelli amministrativi la decisione o per tramite di ANCI, risulterebbe molto opinabile e discutibile e potrebbe esporre ad impugnativa i provvedimenti interessati – ed anche ad immediate sospensive – tanto per carenza di precise motivazioni che di istruttoria su dati tecnico-scientifici calzanti alle risultanze ed ai livelli di interesse territoriali di competenza della Autorità adottante e cioè di ciascun Sindaco.
Invece, laddove si palesano motivi e ragioni che inducano ad avere argomenti e risultanze nel monitoraggio epidemiologico o per preoccupanti situazioni rilevate in ambiti territoriali o singoli plessi scolastici, sarà cura ed autonoma determinazione di ciascun Sindaco di adottare conseguenti provvedimenti ritenuti improcrastinabili.
In conclusione, è opportuno ed indispensabile che ogni eventuale Ordinanza Sindacale poggi su dei riferimenti che si rendano anche ben individuabili nelle motivazioni del provvedimento e che investano – a nostro modesto parere – anche la responsabilità e partecipazione di altri livelli istituzionali cui partecipare con immediatezza e cura i provvedimenti eventualmente assunti cercando preventivamente interlocuzioni e riscontri con gli organi territoriali del Dipartimento di Prevenzione ASP.
Dette cautele derivano sia dal nuovo quadro maturato in tema dalle norme sopravvenute, ed in qualche realtà anche dalla diversità delle situazioni sanitarie di riferimento, nonché dall’accentuarsi di una sorta di discussione pubblica – a nostro avviso inopportuna – tra sostenitori o meno della Scuola “in presenza” i cui risvolti e ricadute di tipo giudiziario vanno intelligentemente evitate.
Così come va assolutamente contenuta la tendenza popolare ad esercitare pressione sui Sindaci nell’uno o nell’altro senso della decisione, che si tramuta in una turbativa rispetto al sereno e responsabile esercizio del mandato e della veste di Autorità Sanitaria Locale.
Inoltre, l’occasione è utile per raccomandare (su recente sensibilizzazione telefonica dell’Ufficio Scolastico Regionale) che all’atto della emissione di eventuali Ordinanze da parte dei Sindaci si provveda, tra gli indirizzi di trasmissione alle diverse autorità, a disporre l’invio anche alla Direzione Generale del medesimo U.S.R. alla mail:
tavolopermanentecalabria@gmail.com
Infine, si intende assicurare che, contestualmente alla presente missiva provvediamo come ANCI Calabria ad effettuare formale sensibilizzazione a tutte le autorità interessate (in primis alla Unità di crisi regionale) ed ai vertici di ciascuna ASP affinchè si assicuri la tempestiva e completa informazione e comunicazione dei dati epidemiologici rilevanti ai Sindaci che possano risultare influenti pure sulla osservazione delle condizioni operative che attengono alle popolazioni ed ambienti scolastici.
Così come emetteremo una sintetica nota stampa pubblica per chiedere la collaborazione e comprensione della cittadinanza sulle determinazioni dei propri sindaci che non operano con libera discrezionalità politica ma in un quadro di responsabilità ben definita dove occorre conciliare nell’ordine le due esigenze della salute pubblica e del diritto allo studio ed all’educazione scolastica.
Con l’augurio che si riesca ad affrontare al meglio anche questa fase, nella certezza del grande senso di responsabilità ed adeguata capacità di determinazione di ogni Sindaco, si porgono cordiali saluti.