Annullato decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, di revoca della licenza di accensione fuochi d’artificio e di revoca del porto d’armi Accolto integralmente il ricorso al TAR di Reggio Calabria degli avvocati Rosario Milicia e Michele Albanese e Marco Fusà
redazione | Il 22, Lug 2024
Con sentenza del 12 giugno 2024, depositata il 22 luglio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha accolto integralmente il ricorso degli avvocati Rosario Milicia, Michele Albanese e Marco Fusà del foro di Palmi (RC) con il quale era stato impugnato il decreto prefettizio che disponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente; la revoca della licenza prefettizia per l’accensione di fuochi artificiali e la revoca del porto d’armi, a carico di P.P. cittadino di Bagnara Calabra (RC).
Il provvedimento, di natura complessa e comportante la revoca contestuale di tre licenze, poggiava su talune circostanze che, a giudizio dell’Amministrazione resistente, avevano comportato l’interdizione dall’uso e dalla detenzione armi per sopravvenuta inaffidabilità del titolare delle autorizzazione di polizia.
Il collegio difensivo, composto dagli Avv.ti Milicia, Albanese e Fusà, ha puntualmente contestato le motivazioni contenute nell’impugnato provvedimento prefettizio, eccependo in primo luogo la violazione e falsa applicazione di talune norme di legge; in secondo luogo, difetto di istruttoria, carenza motivazionale, mancata valutazione della buona condotta; violazione e falsa applicazione di una norma del TUPLS – eccesso di potere, violazione del principio di ragionevolezza e logicità.
Il TAR, sulla base di quanto esposto in fatto e in diritto dagli Avv.ti Milicia, Albanese e Fusà, ha disposto l’accoglimento del ricorso e il consequenziale annullamento del provvedimento impugnato, condannando finanche l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Soddisfatti i tre difensori per il significativo risultato di giustizia, alla luce della nota complessità della materia e a fronte del limitato numero di pronunce di accoglimento del TAR sul tema della detenzione armi.