Assicurazione non conteggiata nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Dopo la recente condanna di Compass e la notizia del pignoramento mobiliare presso la sede di Lecce, arriva una nuova importante sentenza in materia di finanziamenti e credito al consumo in favore di ben 26 utenti. Con la recentissima decisione del Giudice di Pace di Lecce depositata lo scorso 28 agosto in una causa avviata da una consumatrice difesa dall’avvocato Pierandrea Gerardi e nella quale sono intervenuti numerosi altri consumatori tutti difesi dall’avvocato Massimo Maria Aprile è stata, infatti, accolta la domanda di rimborso proposta in tale sede in ragione della circostanza che le polizze assicurative stipulate in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento non erano state computate nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) perché indebitamente indicate come “a scelta” del debitore. Mentre, per come sottolineato in via del tutto condivisibile dal magistrato onorario, nella persona dell’avvocato Giuseppe Paparella, i suddetti contratti assicurativi sono da ritenersi, nei fatti, come obbligatori e, quindi, necessariamente da ritenersi quale componente, illegittimamente non computata, del calcolo del tasso effettivamente applicato. Il TAEG, come ricorda il giudice o anche ISC (indicatore sintetico di costo), “rappresenta il costo complessivo del prestito espresso in percentuale (cifra facilmente confrontabile) con il quale si calcolano tutti gli oneri accessori, quali i costi delle assicurazioni obbligatorie (ove presenti) e le spese di istruttoria della pratica (escluse le spese notarili). Rappresenta un indicatore utile per stabilire costo effettivo del finanziamento.”. La conseguenza di tale inevitabile considerazione è l’applicazione dell’articolo 125 bis del Testo Unico Bancario che prescrive, al comma 6, la nullità delle clausole
-“del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121. comma l, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto ne/ TAEG pubblicizzato nella documenlazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124″:
consequenzialmente la sanzione prevista dall’art. 125 bis, comma 7, lettera a), TUB ossia l’applicazione del TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.”
Da qui, la necessità di rimodulazione del contratto di finanziamento e, quindi, il rimborso alle condizioni minime di legge per tutti quei consumatori che hanno aderito a soluzioni finanziarie simili da quando è entrato in vigore il richiamato articolo 125 bis del TUB.
Insomma, un’importantissima vittoria per tutti i consumatori che potrà costituire un precedente a dir poco significativo per migliaia di utenti che hanno stipulato contratti del tutto simili, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. A questo punto, però, ci auguriamo che la Findomestic provveda alla restituzione immediata di quanto dovuto ai cittadini che per primi hanno inteso agire per il recupero di quanto loro dovuto e alla rimodulazione dei crediti in essere alla luce delle prescrizioni di legge con notevole risparmio sulle rate mensili di ciascun debitore.