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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 07 GENNAIO 2025

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Banche che tentano di disattendere i propri obblighi cassate dalla Suprema Corte L'istituto di credito è sempre responsabile dei prelievi sospetti. Il ritardo nella denuncia dello smarrimento della carta è irrilevante e la banca deve rimborsare se non dimostra di aver adottato tutte le misure per garantire la sicurezza da manomissioni

Banche che tentano di disattendere i propri obblighi cassate dalla Suprema Corte L'istituto di credito è sempre responsabile dei prelievi sospetti. Il ritardo nella denuncia dello smarrimento della carta è irrilevante e la banca deve rimborsare  se non dimostra di aver adottato tutte le misure per garantire la sicurezza da manomissioni
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Basta con la solita arroganza delle banche che pensano di sfuggire dai propri obblighi.
A stabilire dei paletti importanti in favore dei correntisti in materia di smarrimento
di carte di credito e bancomat è una sentenza depositata ieri 4 agosto dalla Corte
di Cassazione, la n.16333/2016, che ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità
di prelievi abusivi non è del correntista che perde la carta e denuncia tardi lo
smarrimento, ma della banca che ha il dovere di vigilare sulle operazioni. I giudici
della prima sezione civile hanno, infatti, accolto le doglianze di due correntiste
che chiedevano alla propria banca il risarcimento dei danni per prelievi abusivi
effettuati sui loro conti, a causa dello smarrimento dei bancomat, peraltro, denunciato
in ritardo. Ribaltata la decisone della Corte di appello, secondo cui la responsabilità
dell’accaduto doveva ricadere in capo alle titolari che si erano attivate troppo
tardi nella segnalazione dello smarrimento. Va sottolineato, per Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione che da anni difende
anche consumatori ed utenti bancari da questi atteggiamenti degli istituti di credito
con un servizio all’uopo dedicato, che i giudici di legittimità, per valutare la
responsabilità della banca nel caso di utilizzo illecito da parte di terzi di carta
bancomat, hanno sostenuto il principio che «non può essere omessa, a fronte di
un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto
bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni,
nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del
cliente e le contrarie previsioni regolamentari». In tal senso, si legge in sentenza,
che «la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi,
tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo
come parametro la figura dell’accorto banchiere».