Campeggi e Tarsu La tassa sui rifiuti va pagata solo per le superfici destinate all'effettiva occupazione di strutture abitative
Con un’interessante sentenza, la n. 1070/02/15 depositata lo scorso 27 marzo, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in accoglimento di un ricorso predisposto
dall’avvocato tributarista Maurizio Villani, ha annullato la cartella esattoriale
di ben 39.040,88 euro per TARSU 2011 notificata dal Comune di Gallipoli al campeggio
Niccolò Coppola Srl (La Masseria).Nella fattispecie i giudici tributari hanno correttamente
liquidato la TARSU soltanto per quelle superfici del campeggio destinate all’effettiva
occupazione di strutture abitative, escludendo per il resto la relativa tassazione.Inoltre,
hanno ridotto la TARSU nella misura del 40% perché il campeggio provvedeva in proprio
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ciò anche in aderenza a quanto ultimamente
stabilito dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria con la sentenza n. 5047/2015,
in base alla quale spetta sempre la riduzione proporzionale della TARSU alla società
che ha provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti.Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti [1]”, sottolinea che la decisione in questione costituisce
un importante precedente per tutti i campeggi e strutture simili.