Cane domestico investito? Devono essere risarciti i danni patrimoniali e non patrimoniali al padrone Per il Tribunale di Roma il legame affettivo con fido è dimostrato dalle onerose spese sostenute per le sue cure tanto da far superare la considerazione dell’animale “cosa”. Liquidato anche il “danno morale” al proprietario per l’apprensione, sofferenze e disagi per le lunghe cure
Non è più possibile che ai giorni d’oggi gli animali vengano considerati alla
stregua di oggetti. Lo si comprende dai reciproci sentimenti o anche solo legami
che s’instaurano tra padroni o appassionati e bestiole, ma anche dalla legislazione
e giurisprudenza, quest’ultima sempre più orientata a riconoscere valore, e come
tale liquidabile economicamente, ai rapporti che si creano. In tale ottica, per
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, vale la pena
dare il giusto risalto alla sentenza 19747/16, pubblicata dalla dodicesima sezione
civile del tribunale di Roma, nella persona del giudice Isabella Di Lalla che ha
riconosciuto sia il diritto ai danni patrimoniali che non patrimoniali, al proprietario
di un cane investito da un furgone. Per il giudice capitolino, una volta stabilita
l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nell’investimento, il
fatto che il padrone si sia fatto «carico di lunghe e costose terapie, con spostamenti
continui da Faleria – comune di residenza – alla clinica veterinaria romana, per
far curare al meglio il cane denota una notevole affezione nei suoi confronti, tale
da consentire il superamento della considerazione dell’animale come “cosa”. Viene
quindi meno necessariamente il limite del valore economico del bene danneggiato quale
criterio fondativo della misura del risarcimento spettante al proprietario.» Per
il Tribunale, quindi, per il danno patrimoniale patito compete l’ammontare di €
4.780,00 pari alla somma degli importi di tutte le fatture comprovanti le spese
che egli ha sostenuto per le cure del cane. Peraltro, in casi come questi dev’essere
risarcito anche il danno non patrimoniale patito dal padrone in quanto la fattispecie
è da ritenersi astrattamente configurabile come reato. Per il togato, tale voce
di danno, trova giustificazione sia nella comprensibile apprensione per la sorte
dell’animale, così gravemente ferito, sia nelle sofferenze e disagi e nei condizionamenti
verosimilmente provati nei circa tre mesi di terapia resisi necessari per curarlo,
periodo sicuramente apprezzabile durante il quale il cane inevitabilmente, giacché
impossibilitato a muoversi autonomamente, ha avuto bisogno dell’aiuto e dell’assistenza
continui del suo padrone. Per tale voce di danno è stato ritenuto equo liquidare
la somma di € 1.000,00. Insomma, al conducente e all’assicurazione per la RCAuto
del mezzo non resta che pagare anche le spese di lite, a seguito di un precedente
che si rileverà senz’altro assai significativo nelle numerose azioni a tutela
dei proprietari di animali domestici che anche la nostra associazione ha avviato
nei vari fori del territorio nazionale.