Carnevale Palmi: vietate le bombolette schiume–spray Ordinanza del Sindaco Barone
di Maria Teresa Bagalà
Il sindaco di Palmi Barone ha emesso un’ordinanza con la quale è stato indetto il “Divieto di vendita bombolette spray schiumogene nelle festività di Carnevale 2015”.
In particolare, come si può leggere nel documento, dal momento che il 22 febbraio si svolgerà per le vie cittadine la tradizionale ottava di Carnevale con la consueta sfilata di carri allegorici e di gruppi in maschera, si è “ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell’ambito della manifestazione si verifichino danno alle cose o persone per gesti sconsiderati di terzi, o fatti di turbativa dell’ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti al corteo e dei cittadini che vi assistono”. Un provvedimento necessario per il primo cittadino dal momento che “in tutto il periodo dei festeggiamenti carnascialeschi sono frequenti episodi di malcostume, come lancio di sostanza imbrattanti, schiume spray, uova, farina, palloncini con acqua sporca ed altri oggetti” e che, pertanto, mira ad impedire danni o pericolo alle persone, all’ordine e alla sicurezza urbana, considerando altresì “che comportamenti simili possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell’ordine pubblico”.
Pertanto, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza e fino al 28 febbraio, è vietato su tutto il territorio comunale acquistare, vendere ed usare bombolette spray contenenti sostanze schiumogene, imbrattanti, urticanti o irritanti; gettare, sprizzare, lanciare verso persone, autoveicoli, motoveicoli, monumenti, edifici pubblici o privati, strutture e cose di arredo urbano sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti nonché uova, farina, acqua colorata ed altre cose od oggetti che possano arrecare danni; acquistare, vendere ed utilizzare mazze o bastoni in plastica, gomma o altro materiale che possa cagionare lesioni personali o danni alle cose; imbrattare o sporcare strade, piazze, monumenti, edifici pubblici o privati con sostanze, cose od oggetti di cui alle lettere precedenti.
Per i trasgressori di tale disposizione è prevista una sanzione amministrativa che va da € 25 ad € 516. Nel caso di reiterazione della condotta, invece, la multa ammonterà ad € 200. Per quanto riguarda invece gli esercizi commerciali che, nonostante il divieto, saranno sorpresi a vendere i materiali banditi, in caso di recidività o gravità, incorreranno addirittura nella chiusura dell’attività per tre giorni.