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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

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Cassazione: l’assicurazione deve risarcire la vittima anche se il conducente l’ha investita di proposito Sussiste un vincolo di solidarietà verso il danneggiato perché il rapporto con la compagnia ha connotazioni pubblicisti che anche in ipotesi di guida “dolosa”

Cassazione: l’assicurazione deve risarcire la vittima anche se il conducente l’ha investita di proposito Sussiste un vincolo di solidarietà verso il danneggiato perché il rapporto con la compagnia ha connotazioni pubblicisti che anche in ipotesi di guida “dolosa”
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Le assicurazioni hanno spesso negato il risarcimento nei confronti
delle vittime e dei loro eredi quando i veicoli da loro garantiti
erano stati utilizzati come delle vere e proprie armi da parte dei
conducenti e quindi in ipotesi di condotta dolosa di guida. Ma oggi
Giustizia con la «G» maiuscola è fatta dalla Cassazione secondo la
quale con la sentenza 20786/18, pubblicata il 20 agosto dalla terza
sezione civile, l’assicurazione del proprietario dell’auto deve
risarcire anche se il conducente ha investito di proposito il
danneggiato. In tale ottica, non può essere applicata la norma
generale di cui all’articolo 1917 del codice civile in tema di
assicurazione che esclude dal risarcimento «i danni derivanti da
fatti dolosi» perché la responsabilità civile da circolazione
stradale è peculiare ed assume connotazioni di natura pubblicistica
come affermato anche dalle direttive europee che hanno statuito il
principio di solidarietà verso il danneggiato, salva la facoltà
della compagnia di rivalersi nei confronti dell’assicurato. E nella
nozione Ue di circolazione dei veicoli rientra qualunque uso che sia
conforme alla funzione abituale del mezzo, compreso l’arresto della
corsa. Sono questi gli importanti principi stabiliti oggi dalla
Suprema Corte che risolve in favore delle vittime degli incidenti
stradali o dei loro eredi il tentativo di sottrarsi a quanto dovuto da
parte delle compagnie assicuratrici. Nella fattispecie,
nell’accogliere il ricorso di un cittadino gravemente danneggiato a
seguito di un sinistro stradale, è stata ribaltata la decisione della
Corte d’appello di Caltanissetta che aveva a sua volta rovesciato il
verdetto del giudice di prime cure del Tribunale di Enna, facendo
prevalere l’uso improprio dell’autovettura, adoperata come
un’arma vera e propria, sulla tutela dell’uomo che aveva riportato
gravi lesioni. Per i giudici di legittimità, al contrario della corte
territoriale, la copertura assicurativa persiste anche quando il
sinistro configura una fattispecie rilevante sul piano penale perché
si è verificato con dolo attraverso l’utilizzo dell’auto come
strumento di offesa intenzionale. E ciò perché mentre il rapporto
fra compagnia e assicurato è soggetto alla disciplina privatistica
del contratto, quello fra assicuratore e danneggiato ha connotazioni
pubblicistiche come ampiamente statuito nelle direttive UE e già
applicato in molteplici decisioni giurisprudenziali Ue e in autorevoli
precedenti nazionali richiamati nella decisione in questione. Non vi
è dubbio, infatti, che gli incidenti stradali creino allarme sociale
e la comunità abbia un particolare interesse alla tutela sociale dei
danni derivati, tant’è che sussiste il diritto al risarcimento
anche se manca il contratto di assicurazione in ragione del fondo di
garanzia per le vittime della strada anche in ragione della richiamata
tendenza del diritto europeo nel senso del riconoscimento del
prevalente interesse del danneggiato ad essere ristorato del danno
subito. Ecco perché la Corte di Merito chiamata ad una nuova
pronuncia sullo stesso fatto dovrà applicare il principio secondo
cui: «In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la
garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal
conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha
diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il
risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui
all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della
responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece,
nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il
principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà
della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti
dell’assicurato – danneggiante, ove la copertura contrattuale non
operi». Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei
Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, tali importanti
principi saranno applicabili a livello nazionale in tanti casi che
hanno colorato di nero le cronache locali e che riguardano vicende del
tutto analoghe a quella decisa dalla Suprema Corte nelle quali i
veicoli sono stati utilizzati come vere e proprie armi atte a colpire
le controparti. Su tutte e fra le ultime si ricorda quella di Franco
Amati, noto a Lecce come “Mesciu Francu”, che secondo quanto
confermato anche da una recente sentenza della Corte d’Appello
penale di Lecce fu intenzionalmente investito e morì per le lesioni
provocate mentre si trovava sulla sua amata bicicletta.