Cittanova, Operazione “Aeternum”, revocati gli arresti domiciliari per la dott.ssa Maria Cutrì Accolta la linea difensiva dell'avv. Graziella Scionti
La dott.ssa CUTRÌ MARIA , coinvolta nell’operazione Aeternum e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 15.09.2023, per le ipotesi di reato di cui all’art. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p. (CAPO 71.4), asseritamente commesso in data 19.02.2020, di cui agli artt. 110, 81, cpv, 40, co. 2 e 411, co. 1 e 2 c.p. (CAPO 72.1) asseritamente commesso in data 18/19.02.2020, di cui agli artt. 110, 81, cpv, 40, co. 2 c.p. (CAPO 72.2) asseritamente commesso in data 18/19.02.2020, di cui agli att. 110, 81 cpv, 40 comma 2 e 256, co. 1, lett. a) e co. 2 d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all’art. 196 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 (CAPO 72.3) asseritamente commesso in data 18/19.02.2020, in data 21.09.2023 rendeva interrogatorio, nel corso di cui dichiarava la propria estraneità ai fatti di accusa cristallizzati nei provvisori capi di imputazione, e mediante la compiuta ricostruzione dei fatti, anche supportata dalla documentazione medio tempore acquista dal legale, Avv. Graziella Scionti, otteneva la revoca della misura con provvedimento notificato in data 22.09.2023.
Invero, sia dall’esito dell’interrogatorio che dalla istanza di revoca misura depositata dal legale, l’indagata ha potuto smentire la sussistenza del capo di imputazione 71.4 ed il grave errore in cui eran incorsa l’autorità investigatrice nella valutazione della sua relazione di servizio datata 19.02.2023.
In particolare, la difesa rilevava che a carico della Cutrì non vi sono assolutamente segnalati elementi dotati di forza rappresentativa tali da poter consentire di sostenere, oltre ogni ragionevole dubbio, la commissione dei delitti ascritti alla medesima dall’Ufficio di Procura, in ragione della unica e diversa prospettazione in cui può e deve collocarsi il suo sopralluogo presso il Cimitero di Cittanova in data 19.02.2020 dalle ore 11.33.28 (ora di arrivo al Poligono G – Frame 31, pag. 850 della occ) alle ore 11.36.08 ( Frame 34 pag. 851 della occ).
Orbene, dalla mera analisi dei fotogrammi in questione, la vigilessa Cutrì unitamente al collega Falleti giunge presso il Poligono G alle ore 11.33.28, ed ivi sosta solo circa tre minuti, nel corso dei quali si limita ad attendere l’operato del vigile urbano FALLETI Francesco, che “prendeva appunti riscontrando lo stato dei luoghi”.
Invero l’odierna indagata, per come si evince chiaramente dall’ordine di servizio del 19.02.2020, era in turno con il vigile Adornato e destinata al controllo della circolazione e delle soste sulla via Domenico Cavaliere, sulla via Campanella, vie e piazze centrali, zona villa comunale ed area pedonale, viale San Rocco.
L’indagata, per come cristallizzato nella propria relazione di servizio, in atti e comunque acquista dallo scrivente difensore, a mezzo di istanza di accesso del 17.09.2023 inoltrata al Comune di Cittanova, in data 19.02.2023 espletava il seguente servizio “dalle ore 7.30 alle ore 8.30 P.U ( polizia urbana) e stradale abitato e viabilità scuole; dalle 8.30 alle 12.30 ufficio e sopralluogo al cimitero unitamente a Falleti. Dalle 12.30 alle 13.30 viabilità scuole”.
Orbene, mal si comprende la ragione per cui gli investigatori, in sede di informativa, nell’acquisire la stessa relazione di servizio abbiano interpretato la stessa in senso difforme al contenuto, ritenendo che il termine UFFICIO fosse incomprensibile, quando invece è chiaramente leggibile agli occhi dei più, e concludendo pertanto per l’erronea valutazione della commissione del reato di cui all’art. 479 c.p. in relazione all’art. 476 c.p..
Ed ancora, il dato documentale che la Cutrì non abbia redatto una falsa relazione è incontrovertibile, atteso che la stessa ha documentato debitamente il proprio servizio, indicando di avere svolto dalle 8.30 alle 12.30 ufficio e sopralluogo al cimitero, sicché è da ritenere che il fatto di reato non sussista nelle sue componenti: tanto in ragione della veridicità del contenuto della relazione di servizio dell’Ag. CUTRI’ Maria, avendo ella attestato di aver eseguito dalle ore 08.30 alle ore 12.30 ufficio e sopralluogo presso il Cimitero unitamente al FALLETI.
Inoltre, quanto ai fatti del 19.02.2020, la sig.ra Cutrì si è limitata a recarsi presso il Poligono C, su indicazione del superiore ad accompagnare il Falletti, ed ivi giunta poteva solo constatare l’avvenuto fine dei lavori: infatti, quanto testé affermato si evince chiaramente dai fotogrammi allegati e parte integrante della ordinanza di applicazione della misura cautelare, da cui si ha modo di riscontrare oggettivamente che all’arrivo dell’indagata e del collega il terreno, ove erano stati esumati durante la mattina i resti mortali, era perfettamente regolare ed integro e nessun lavoro era in corso.
Nessuna omissione è da ravvisare nella condotta della Cutrì che nulla avrebbe dovuto compiere a fronte dello stato dei luoghi, per come perfettamente evincibile, ove i lavori di scavo ed esumazione erano ormai terminati, né tantomeno è ipotizzabile la conoscenza in capo alla medesima del modus operandi della impresa appaltatrice dei lavori, non essendo all’epoca dei fatti preposta al servizio cimiteriale, ed avendo effettuato un unico e solo sopralluogo in data 19.02.2020.
Quanto ai fatti contestati relativamente al giorno 18.02.2020, anch’essi rimangono ancorati allo stato di mere congetture, posto che a tale data l’indagata era in riposo, come da allegato ordine di servizio, peraltro già agli atti.
Il Gip nel fare proprie la difesa dell’indagata e nel ritenere l’insussistenza del reato di cui all’art. 479 c.p. in relazione all’art. 476 c.p., nonché nel ritenere non priva di sostanza l’osservazione mossa dalla difesa in relazione agli ulteriori capi di imputazione provvisoria, revocava in data odierna la misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi di reato.
La dott. Cutrì, profondamente turbata dal contenuto della occ e conscia di avere sempre operato nel rispetto della legge e della legalità ha riposto fiducia nell’interrogatorio, ottenendo dal GIP del Tribunale di Palmi, dott. Petrone, l’auspicata revoca con il riconoscimento, già in fase cautelare, della propria estraneità ai fatti.