Cittanova, per Nino Cento niente sorveglianza speciale. Il Tribunale dà ragione all’ex testimone di giustizia Accolta la tesi difensiva dell'avv. Graziella Scionti
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DALL’AVV. GRAZIELLA SCIONTI
Riportiamo comunicato stampa dell’avv. Graziella Scionti in merito alla vicenda di Cento Antonino al rigetto della sorveglianza speciale per 3 anni. Ecco i particolari:
Con informativa prot. n. 125/23-1 del 16.09.2022, la Compagnia Carabinieri di Taurianova proponeva il sig. Cento Antonio per l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per un congruo periodo di tempo.
In data 30.12.2022 l’Ufficio di Procura di Palmi, richiamando detta informativa, depositava presso il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Misure di Prevenzione – proposta ai sensi dell’art. 5 D.L. n. 159 del 2011 per l’applicazione nei confronti del prevenuto:
– Della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre;
Con decreto del 06.02.2023, notificato in data 07.02.2023, Codesto On.le Tribunale fissava l’udienza camerale del 22.03.2023 per la trattazione della proposta.
I principali elementi posti a fondamento della proposta avanzata dalla Procura di Palmi sono costituiti, oltre che dai precedenti giudiziari, carichi pendenti, dalla sottoposizione dello stesso alla misura dell’avviso orale, senza modificazione delle proprie abitudini di vita.
In particolare secondo gli inquirenti il sig. Cento Nino, nonostante gli asseriti numerosi precedenti di polizia, la condanna resa dal Tribunale di Genova divenuta irrevocabile in data 29.04.1991 e quella della Corte di Appello di Reggio Calabria divenuta irrevocabile in data 18.06.2019, la frequentazione di pregiudicati risultante dai controlli sino al 23.122015, renderebbe necessaria la sua sottoposizione alla misura di prevenzione proposta, al fine di frenare la spinta a delinquere palesata con le asserite trasgressioni alle prescrizioni imposte con la sottoposizione all’avviso orale.
Sulla scorta di tali elementi l’Ufficio di Procura ha ritenuto che il proposto sia inquadrabile nella categoria di cui all’art. 4 comma 1, lett. C) Dlgs 159/2011, in quanto soggetto che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Con la presente memoria difensiva, si intende criticare la valutazione sulla sussistenza di indici di pericolosità sociale –sia di tipo generico che qualificata – con carattere di attualità in capo all’odierno proposto.
All’udienza del 22.03.2023 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, MP, il sig. Cento Nino, con la difesa dell’Avv. Graziella Scionti del Foro di Palmi, contestava minuziosamente la proposta di applicazione misura, evidenziando l’insussistenza dei presupposti ex lege per l’applicazione della misura, anche in ragione della personalità del Cento, soggetto che ha collaborato con la Giustizia, fornendo un rilevante contributo alle indagini da cui è scaturito il processo “Alkemia”.
All’udienza veniva altresì sentito il Cento che rendeva dichiarazioni spontanee ed illustrava al Collegio giudicante quale fosse stato il suo contributo alla Giustizia e le ragioni della sua condotta, estrinsecazione del diritto di cronaca.
Con provvedimento depositato in data 08.05.2023, il Tribunale nell’accogliere la linea difensiva rigettava la proposta di prevenzione.