Commette il reato di violenza sessuale il marito che ha un rapporto sessuale non consenziente mentre la moglie dorme e le mette le mani nelle parti intime La Cassazione conferma la condanna del marito che tocca tra le gambe la signora che non vuole avere più rapporti intimi tanto da farglielo scrivere dall’avvocato. Anche porre le mani in mezzo alle gambe mentre si dorme è violenza sessuale perché zona erogena del corpo
La Cassazione penale ancora una volta dura nei confronti di quei mariti che tentano
di avere rapporti non consenzienti con le mogli anche quando queste non ne vogliono
più avere. E la condanna che gli spetta è quella per violenza sessuale. In particolare,
per la sentenza 48335/17, depositata il 20 ottobre dalla terza sezione penale della
Cassazione, integra gli estremi dell’articolo 609 bis del codice penale la condotta
del coniuge che approfitta che la moglie sta dormendo per toccarla nelle parti intime,
visto che la donna da tempo non vuole più avere rapporti. Ed è sufficiente a configurarsi
tale reato già quando l’uomo pone le mani mezzo alle gambe della donna: la condotta
ha indubbia valenza sessuale in quanto investe senz’altro una zona erogena della
corpo. Nella fattispecie è stato respinto il ricorso dell’uomo che era stato condannato
sia in primo grado dal Tribunale di Forlì che dalla Corte d’Appello di Bologna.
Dall’istruttoria dibattimentale era emerso, infatti, che l’imputato aveva risposto
con la forza e il fattore-sorpresa ai rifiuti della donna, la quale gli aveva persino
fatto scrivere dall’avvocato anche in merito al suo rifiuto di avere rapporti intimi
con il partner. In un primo episodio aveva avuto un rapporto sessuale non consenziente
mentre la donna stava dormendo, il tutto di fronte all’esplicito dissenso della
signora motivato dal perdurare di una situazione familiare davvero difficile. Ricorda,
a tal proposito, la Suprema Corte che nei rapporti sessuali fra maggiorenni gli atti
sessuali possono essere compiuti soltanto con un consenso di entrambi che deve sussistere
al momento iniziale e permanere durante l’intero corso dell’atto. E la manifestazione
del dissenso può essere anche non esplicita e intervenire durante il rapporto. A
integrare il reato risulta sufficiente qualsiasi costrizione sul piano psico-fisco,
mentre non rileva che fra le parti esista un rapporto di coppia, all’interno del
matrimonio o di fatto. Anche la minaccia o l’intimidazione «attuata in situazioni
particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione
della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza neppure necessità di protrazione
nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi
della violenza». Quanto alla natura sessuale del porre le mani in mezzo alle gambe
mentre si dorme per gli ermellini non vi è dubbio: «l’atto compiuto ha una indubbia
valenza sessuale investendo la condotta una zona erogena del corpo». Per Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione
esemplare e che dovrebbe essere portata a conoscenza di tutti quei mariti violenti
che tentano di approfittare in maniera subdola e violenta delle proprie mogli.