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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 05 DICEMBRE 2024

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Commissione Accordi Economici condanna la Palmese Il patron Pino Carbone dovrà versare al calciatore Ortolini quanto pattuito

Commissione Accordi Economici condanna la Palmese Il patron Pino Carbone dovrà versare al calciatore Ortolini quanto pattuito
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di Sigfrido Parrello

PALMI – Il calciatore Raffaele Ortolini, ex tesserato della stagione 2016-2017 (in questa stagione in forza alla Cittanovese), si è visto accogliere la vertenza dalla Commissione Accordi Economici della LND (Lega Nazionale Dilettanti), che obbliga la Società neroverde del patron Pino Carbone a versare al calciatore quanto pattuito, entro 30 giorni. Infatti, come accaduto per le altre vertenze non saldate, successivamente sfociate in 5 punti di penalizzazione, la Uesse Palmese 1012 sarà costretta a saldare il corrispettivo a Raffaele Ortolini.

Ecco il testo del comunicato ufficiale N.158, con le decisioni della Commissione, presieduta dall’avvocato Fabio Galli: RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele ORTOLINI/U.S.PALMESE A.S.D. Con reclamo datato 5/09/2017, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig.Raffaele ORTOLINI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di Euro 3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti –crf accordo allegato– offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Raffaele ORTOLINI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso
entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.