“Contributo consorzio di bonifica. Perchè non pagarlo e contestarlo”
redazione | Il 14, Feb 2013
Dichiarazione di Filippo Speranza, coordinatore Sel Taurianova
“Contributo consorzio di bonifica. Perchè non pagarlo e contestarlo”
Dichiarazione di Filippo Speranza, coordinatore Sel Taurianova
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
Il tributo, volgarmente noto come ” consorzio di bonifica” trova fondamento, nell’art. 23, comma 1, lett. a), legge regionale n. 11 del 2003, a tenore del quale, il contributo consortile di bonifica è applicato, per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario
Posto questo si è potuto analizzare, che in mancanza di servizi di bonifica, come verifichiamo quotidianamente, vi è l’assoluta e totale ” irregolarità” del contributo al Consorzio di Bonifica Tirrenico Reggino , per i seguenti motivi comprovati dalla normativa in vigore:
– in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 117 Costituzione, la suddetta norma regionale deve essere disapplicata per evidente contrasto con i principi fondamentali fissati in subiecta materia dalla legislazione statale.
I Consorzi di bonifica sono enti economici di diritto pubblico, la cui attività trova fondamento nell’art. 44 della Costituzione.
La disciplina della materia è contenuta nel libro terzo del codice civile – l’art. 860, in particolare, stabilisce che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica – e nel r.d. n. 215 del 1933 (Nuove norme per la bonifica integrale), il quale costituisce ancora oggi il riferimento principale, definendo i principi generali sulla bonifica e sull’obbligo di contribuzione.
– secondo la legislazione statale – in particolare, secondo gli artt. 10, 11, 21 e 59 del r.d. n. 215 del 1933 – il presupposto del contributo consortile di bonifica è il miglioramento fondiario apportato dall’opera di bonifica al singolo immobile del consorziato, senza alcuna possibile arbitraria distinzione tra fini istituzionali e non precisati altri fini che spetterebbero ai consorzi di bonifica.
In questo modo, la legge regionale non può, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 117 Costituzione, modificare ovvero ampliare il presupposto di un tributo istituito e regolato dalla legislazione statale.
– l’art. 23, comma 1, lett. a), legge regionale n. 11 del 2003 – codificando un singolare ed originale principio di indipendenza tra il contributo consortile di bonifica ed il correlato beneficio fondiario –costituisce palese violazione sia della carta costituzionale che della legislazione statale, come sopra indicato, quindi si paga solamente se si ha un servizio.
– la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 8960 del 1996 costituisce l’imprescindibile punto di partenza della nostra disamina, che indirizza la legittimità del tributo al servizio migliorativo ottenuto
Dott. Comm. Filippo Speranza
Coordinatore S. E. L. Circolo Taurianova
Referente provinciale S. E. L. Sportello Economia