Coronavirus, Reggio Calabria, misure temporanee di accesso dei visitatori presso i cimiteri All'interno l'ordinanza del sindaco Giuseppe Falcomatà che regola l'accesso ai visitatori dei cari defunti, a seguito dell'emergenza pandemica
Ordinanza Sindacale n. 114 del 27-10-2020: nuove Misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri
Prot. 27/10/2020.0180943.U
IL SINDACO
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa tra cui. in ultimo, i D.P.C.M. del 13, 18 e 25 ottobre 2020 e tutti gli atti ivi richiamati;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 26.10.2020 laddove è previsto che i Sindaci dispongano, a decorrere dal giorno 28 ottobre e sino al 4 novembre 2020, per l’accesso dei visitatori ai cimiteri le seguenti misure:
a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne;
e) apposizione di cartelli informativi per Ì visitatori
Considerato che, difatti, nelle giornate sopra dette, è prevedibile un maggiore afflusso dì visitatori ai cimiteri comunali con conseguente determinarsi di condizioni di rischio di contagio in contrasto con le misure precauzionali anti Covid dettate dalle norme sopra richiamate;
Ritenuto pertanto di dover adottare misure idonee a scongiurare il predetto rischio a tutela della salute pubblica;
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
In virtù dei poteri conferiti a! Sindaco;
ORDINA
che l’accesso dei visitatori ai cimiteri comunali, nelle date da mercoledì 28 ottobre 2020 e sino a tutto mercoledì 4 novembre 2020, sia subordinato alla rigorosa osservanza delle seguenti misure precauzionali:
a) misurazione della temperatura corporea;
b) obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
c) obbligo di mantenere una distanza interpersonale minima di un metro;
d) divieto assoluto di assembramenti;
DISPONE
che il responsabile dell’Ufficio Cimiteri adotti le iniziative ed i provvedimenti necessari affinché:
– in ogni cimitero siano presenti idonee unità di personale, munite delle attrezzature e dei dispositivi necessari per la misurazione della temperatura corporea, che provvedano ad effettuare la misurazione stessa ai visitatori, impendendo l’accesso a coloro i quali riportino una temperatura superiore ai 37,5°;
– che il personale sopra detto provveda, altresì, a contingentare e regolamentare gli ingressi in modo da evitare che si verifichino assembramenti;
– che sia altresì impedito l’accesso ai visitatori non muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– che siano apposti all’ingresso di ogni cimitero cartelli informativi sulle presenti misure precauzionali;