Corte d’appello Reggio Calabria, annulla la sorveglianza speciale a Michele Romeo
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZ MISURE DI PREVENZIONE CON DECRETO DEL 24 APRILE 2023 HA ANNULLATO IL DECRETO DEL TRIBUNALE MISURE DI PREVENZIONE
Con decreto del 3 febbraio 2021, il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione ha sottoposto Romeo Michele alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei, prescrivendo allo stesso di versare una cauzione di euro 2.500.
Avverso tale decreto, per il tramite dei propri difensori di fiducia (Avv.ti Guido Contestabile e Daniele Esposito), il Romeo ha proposto appello.
Le argomentazioni del Tribunale, sottese all’applicazione della misura di prevenzione di cui trattasi, hanno origine essenzialmente dalle risultanze del procedimento c.d. Eyphemos n. 498/2019 R.G.N.R. D.D.A.
Il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità sociale sulle risultanze del procedimento penale n. 408/2019 R.G.N.R. D.D.A. (Eyphemos).
Le indagini avevano disvelato l’operatività di una cosca di ‘ndrangheta a Sant’Eufemia d’Aspromonte, legata al più noto locale di Sinopoli capeggiato dagli Alvaro.
Il Romeo figurava secondo l’accusa come un affiliato alla compagine eufemiese e in particolare alla frangia organizzata da Domenico Laurendi, con il ruolo di armiere con il compito era procacciare armi, anche al Nord Italia (ove risiedeva), e distribuirle tra i sodali.
In base al compendio probatorio, al Romeo sono stati contestati: il capo 1) per il reato di cui all’art 416 bis c.p., per aver fatto parte della cosca capeggiata da Laurendi con il ruolo di procacciatore di armi; i capi 8) e 9) concernenti i reati- scopo, aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1 c.p., in relazione ai singoli episodi, immortalati dalle intercettazioni, di detenzione e cessione illegale di armi.
Il Romeo è stato altresì destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. in data 3 febbraio 2020 in relazione ai capi 8) e 9), ossia ai due episodi concernenti la detenzione e il porto illegali di armi, entrambi aggravati dal metodo mafioso.
Dall’attività intercettiva era emersa una vicinanza di Romeo, che risiedeva in Piemonte, ad alcuni affiliati al locale eufemiese tra cui Speranza Giuseppe e Laurendi Domenico.
Il Collegio, pertanto, aveva ritenuto il Romeo socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 in quanto soggetto indiziato di aver commesso reati aggravati dal metodo mafioso, riconducibili all’art 51, comma 3bis, c.p.p.- non anche ai sensi della lett. a) per come in origine richiesto nella proposta.
Nell’ambito di tale procedimento, come si desume dal dispositivo acquisito al fascicolo, il Romeo è stato assolto per l’incolpazione associativa ed è stato condannato per i delitti in materia di armi previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416bis. I c.p.
Nell’atto di appello la difesa ha eccepito l’insussistenza della ritenuta pericolosità qualificata, chiedendo la revoca del provvedimento di primo grado.
In effetti la condotta del Romeo così come descritta nel decreto di prime cure non appare connotata dagli elementi tipizzanti la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. in quanto sembra avvenire più a titolo personale che quale contributo in favore della cosca di riferimento
Conseguentemente, il Romeo non risulta più indiziato di delitti compresi tra quelli indicati dall’art. 4, lettera b), d.lgs. 159/2011. Viene meno il requisito della pericolosità, stante l’impossibilità di ascrivere l’appellante nella categoria tipizzata dalla norma e richiamata nel decreto applicativo
La Corte di Appello reggina ha quindi annullato il decreto emesso nel 2021 rigettando la proposta di applicazione della misura di prevenzione avanzata dalla Questura di Reggio Calabria